CCNL Chimica Gomma e Plastica (Ugl - Federterziario)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2016
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2016
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2014 - Decorrenza: 01/07/2014 - Scadenza: 30/06/2017
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle aziende piccole e medie imprese (PMI), delle società cooperative e delle aziende artigiane del settore gomma e plastica.
Parti Stipulanti
Cfc
Confederazione Federterziario Confimea
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Ugl Chimici
Unione Generale del Lavoro
Confimea
Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1386,89 € | 1386,89 € |
| 2 | 1511,70 € | 1511,70 € |
| 3 | 1557,97 € | 1557,97 € |
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Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri, turnisti 2 x 5 e 2 x 6
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti C.C.N.L., della ex festività civile (4 novembre, ex legge n. 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti C.C.N.L. a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai precedenti C.C.N.L. e i riposi retribuiti concessi dai precedenti C.C.N.L. a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
Tali lavoratori matureranno sedici ore di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 7 e 2 x 7
L'orario normale dei lavoratori turnisti, a lordo delle riduzioni sotto concordate, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative annue dal 1° gennaio 2001.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alla lavorazione a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 231 giornate lavorative annue dal 10 luglio 2005.
Orari 6 x 6
Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6 x 6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla L. n. 54/1977.
Lavoro straordinario
Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario/giornaliero di lavoro.
Maggiorazione:
- da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali: nessuna maggiorazione:
- da oltre 38,5 a 48 settimanali: 10%;
- oltre 48 ore settimanali: 30%.
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) da oltre 10 a 18 anni:
- lavoratori di cui al gruppo 4 (Operai): 4 settimane + 3 giorni dal 1° gennaio 1997;
- lavoratori di cui ai gruppi 1 (Quadri), 2 (Impiegati) e 3 (Qual. speciale): 5 settimane;
C) oltre i 18 anni:
- lavoratori di cui al gruppo 4 (Operai): 5 settimane dal 1° gennaio 1996;
- lavoratori di cui ai gruppi 1 (Quadri), 2 (Impiegati) e 3 (Qual. speciale) assunti fino al 31 luglio 1990: 5 settimane + 2 giorni;
- lavoratori di cui ai gruppi 1 (Quadri), 2 (Impiegati) e 3 (Qual. speciale) assunti dal 1° agosto 1990: 5 settimane.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, entro la vigilia di Natale
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