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CCNL Broadcasting, Service, Audiovisivo (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 16/12/2019 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2022

Panoramica del Contratto

Aziende Broadcasting Radio, Tv Service di Produzione Radio, Tv, Audiovisivo

Parti Stipulanti

Libersind

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2022
LivelloPaga BaseTotale
Q1620,00 €2156,58 €
11458,00 €1991,22 €
21350,00 €1878,62 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

a. lavoro straordinario diurno 34%

b. lavoro straordinario festivo diurno 54%

c. lavoro straordinario notturno 44%

d. lavoro straordinario festivo notturno 74%

Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno e la maggiorazione più alta assorbe quella più bassa.

 

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la normale retribuzione mensile.

Mensilità Aggiuntive

Nel corso dell'anno, l'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1/12 della mensilità della normale retribuzione.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi

La 13a mensilità in unico rateo entro il giorno 20 del mese di dicembre di ogni anno anziché, in ratei mensili unitamente alla retribuzione corrente del mese.

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