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CCNL Credito cooperativo - Casse rurali ed artigiane

Categoria Retributiva: Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 09/07/2024 - Decorrenza: 09/07/2024 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

05 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Quadri direttivi e Personale delle aree professionali delle Banche di credito cooperativo - Casse rurali ed artigiane

Parti Stipulanti

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Ugl Credito

Unione Generale del Lavoro

Fabi

Federazione Autonoma Bancari Italiani

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Federcasse

Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
1^- Liv.Unico2241,53 €2241,53 €
2^- Liv. 12406,80 €2406,80 €
2^- Liv. 22572,11 €2572,11 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore.

Il lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate.
Se continua ad osservare l'orario settimanale normale, la relativa differenza si riversa nella banca delle ore (vedi voce "Banca ore")

36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.

Lavoro straordinario

Le prestazioni aggiuntive all'orario giornaliero normale, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore.

Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Oltre il limite di cui sopra, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.

Le ulteriori 50 ore danno diritto al seguente compenso per lavoro straordinario.

Maggiorazioni:, il compenso è calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

- in giorno feriale: 25%
- il sabato (o il lunedì, con orario di lavoro settimanale da lunedì a venerdì o da martedì a sabato): 30%
- notturno (non in turni) tra le ore 22 e le 6: 55%;
- notturno festivo (non in turni) tra le ore 22 e le 6: 65%.

 

Ferie

La durata delle ferie è stabilita come segue:

Aree professionali.

- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione 25 giorni;

- per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione 20 giorni

da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato.

Lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale ad orario ridotto:

- con oltre 15 anni di anzianità 25 giorni;

- dall'anno successivo a quello di assunzione e fino a 15 anni di anzianità 20 giorni;

- per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione 20 giorni

da riproporzionare in ragione del numero di mesi, o frazioni di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato.

Quadri direttivi

Il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.

Per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.

Il criterio di computo dei periodi di ferie è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie relative all'anno solare in corso, maturate in ragione di un dodicesimo del periodo di ferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1º gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti.

Il computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Se l'assenza è causata da malattia od infortunio, la riduzione non si applica per i primi sei mesi, ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Mensilità Aggiuntive

Al personale compete, annualmente, la gratificazione di Natale, che deve essere corrisposta nel mese di dicembre dell'anno cui si riferisce.

Tale mensilità va computata in base alle voci retributive che costituiscono il trattamento economico per le quali sia espressamente prevista l'erogazione per tredici mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratificazione spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero la eventuale frazione residua.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione del periodo di lavoro retribuito.

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