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CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (Ugl - Assotrasporti)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2016

Riferimento CCNL

CCNL del 27/01/2014 - Decorrenza: 27/01/2014 - Scadenza: 26/01/2017

Panoramica del Contratto

Dipendenti da imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni

Parti Stipulanti

Ugl Viabilità e Logistica

Unione Generale del Lavoro

Assotrasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2016
LivelloPaga BaseTotale
Quadro Direzione2200,00 €2200,00 €
Q2100,00 €2100,00 €
11840,00 €1840,00 €

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Orario di lavoro

Personale non viaggiante

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali e di norma di 8 ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13,00 del sabato.

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 mesi.

Personale viaggiante:

L'orario di lavoro settimanale è stabilito in 40 ore, come previsto per il personale non viaggiante.

Per il personale viaggiante dei livelli 3° super e 3° è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

I tempi specificati nelle precedenti lett. a) e b) si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario.

Il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio

Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

1) 15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno (dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato);

2) 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno (il sabato o il lunedì);

3) 25%  per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;

4) 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;

5) 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Lavoro discontinuo: Una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 10% per le prime 8 ore (45-50) e del 20% per le ore eccedenti.

 

Ferie

Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane. 

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste natalizie l'impresa o la cooperativa dovrà corrispondere al socio e al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della normale retribuzione.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'impresa o la cooperativa.

Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.

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