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CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi

Categoria Retributiva: Appalti - Autorimesse

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 15/12/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Ultimo aggiornamento

11 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Aziende appaltatrici di attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento delle vetture a noleggio (che provengano da altro ccnl successivamente al 09.12.2025).

Parti Stipulanti

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Aniasa

Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
Appr. A1 - Tipo B - 1° periodo1111,56 €1564,43 €
B11510,64 €2045,07 €
B21307,72 €1840,51 €

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Orario di lavoro

La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è la seguente:

Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:

a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni.

Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo garage) l' orario è di 40 ore settimanali;

b) 42 ore settimanali per conducenti auto;

c) 40 ore per il personale viaggiante nonché autisti di autofurgoni e autotreni;

d) 40 ore per il rimanente personale.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:

Lavoro straordinario

Maggiorazione

diurno feriale

25%

notturno

50%

festivo

65%

notturno festivo

75%

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.

Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.

Al lavoratore che all' epoca delle ferie non ha maturato il diritto all' intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l' azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data la facoltà all' azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: L' azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell' anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14 giorni.

Quattordicesima: L' impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima erogazione pari alla retribuzione globale mensile.

Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio-30 giugno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l' erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come mese intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.

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