Dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
Feneal Uil - Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno, Filca Cisl - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, Fillea Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno, Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro - Associazione generale cooperative italiane, Ancpl - Federlavoro e Servizi
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 947.36 | 512.87 | 10.33 | 1470.56 |
2 | 1108.41 | 516.43 | 10.33 | 1635.17 |
3 | 1231.56 | 519.16 | 10.33 | 1761.05 |
4 | 1326.31 | 521.25 | 10.33 | 1857.89 |
14/03/2019
Edilizia: Protocollo di intesa 07.03.2019Siglato il Protocollo di intesa del 7/03/2019 per l'edilizia tra l'Ance e le organizzazioni per l'artigianato ANEPA-Confartigianato, CNA-Costruzioni, FIAE-Casartigiani, CLAAI Edilizia....
01/04/2019
Edilizia Industria: Disciplina dell'apprendistato per gli assunti dal 01/04/2019L'accordo 04/04/2019 ha disciplinato, per gli assunti dal 01/04/2019, a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di s...
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su cinque giorni per settimana con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro (v. "Orario di lavoro (Operai)").
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno: 35%;
- lavoro straordinario festivo: 55%;
- lavoro straordinario notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%;
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi, retribuite attraverso l'accantonamento percentuale da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile (v. "Cassa Edile"); pertanto in occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione, in quanto essa è stata già corrisposta mese per mese attraverso la percentuale accantonata presso la Cassa Edile: la Cassa Edile restituirà al lavoratore tale salario differito, al tempo dovuto (luglio e dicembre).
Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia. Il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile (v. "Cassa Edile").