Edilizia - Industria

CCNL Edilizia - Industria

CCNL del 17/07/2007

Sinossi

Dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative

Parti Stipulanti

Agci Produzione e Lavoro - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Produzione e Lavoro, Ancpl - Federlavoro e Servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi , Feneal Uil - Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno, Filca Cisl - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, Fillea Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno, Legacoop Produzione e Servizi, Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1987.36512.8710.331510.56
21155.21516.4310.331681.97
31283.56519.1610.331813.05
41382.31521.2510.331913.89
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

14/03/2019

Edilizia: Protocollo di intesa 07.03.2019

Siglato il Protocollo di intesa del 7/03/2019 per l'edilizia tra l'Ance e le organizzazioni per l'artigianato ANEPA-Confartigianato, CNA-Costruzioni, FIAE-Casartigiani, CLAAI Edilizia....

Ultima scadenza CCNL

01/04/2019

Edilizia Industria: Disciplina dell'apprendistato per gli assunti dal 01/04/2019

L'accordo 04/04/2019 ha disciplinato, per gli assunti dal 01/04/2019, a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di s...

Orario di lavoro (Impiegati)

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Lavoro straordinario (Impiegati)

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno: 35%;
-- lavoro straordinario festivo: 55%;
- lavoro straordinario notturno: 47%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 70%.

Ferie (Impiegati)

Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi.

 

Mensilità Aggiuntive (Impiegati)

Tredicesima mensilità

L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità. Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Premio annuo

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 52.

Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.