Terziario (Ugl - Confimea)

CCNL Terziario (Ugl - Confimea)

Sinossi

Micro, piccole e medie aziende operanti nel settore del terziario, del commercio e dei servizi e per i lavoratori dipendenti da Aziende del Settore Automotive.

Parti Stipulanti

Federazione Commercio servizi Confimea, Confimea - Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato, Ugl Terziario - Unione Generale del Lavoro, Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana, Federmobilità - Federazione del Settore Automotive di Confimea

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Quadri2432.850.000.002432.85
12242.010.000.002242.01
22007.730.000.002007.73
31794.360.000.001794.36
Consulta la tabella completa del 01/01/2021

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/02/2021

Terziario (Ugl - Confimea): E.d.r. (Aziende non aderenti all'ass. sanitaria integrativa)

L’azienda che ometta il versamento delle  quote al fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 12 mesi. 

 

Rif. CCNL: Art. 133 - Orario normale settimanale

Lavoro straordinario (Automotive)

Per lavoro straordinario si intende quello eccedento l'orario normale di lavoro

Viene retribuito con la quota oraria della retribuzione di fatto, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Maggiorazioni: (non cumulabili tra loro)

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41 a alla 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

- 30% per le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi

- 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 24.00 alle 6.00) sempre che non si tratti di turni regolari di servizio

Rif. CCNL: Art. 148 - Norme generali lavoro straordinario

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale di Legge e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale di Legge e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

Rif. CCNL: Art. 156 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Quattordicesima mensilità: sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Rif. CCNL: Art. 209 - Tredicesima mensilità