Imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari
Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Appr. B2 - TipoB - 3°periodo | 1386.53 | 0.00 | 0.00 | 1386.53 |
Appr. B3S- TipoB - 1°periodo | 1073.39 | 0.00 | 0.00 | 1073.39 |
Appr. B3S- TipoB - 2°periodo | 1150.06 | 0.00 | 0.00 | 1150.06 |
Appr. B3S- TipoB - 3°periodo | 1349.40 | 0.00 | 0.00 | 1349.40 |
01/08/2024
Alimentari - Artigianato: Accordo Apprendistato 12/07/2024 e di rinnovo 26/07/2024Confartigianato alimentazione, Cna agroalimentare, Casartigiani, Claai con Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno siglato due accordi in data 12 e il 26 luglio 2024, per i dipendenti da imprese artigian...
01/06/2024
Alimentari - Artigianato: AFAC (Somministrazione alimenti)N.d.r.: L'accordo di rinnovo del 26.07.2024 chiarisce che gli anticipi, previsti dall'accordo di rinnovo del 06.06.2024, vengono inclusi nella retribuzione tabellare in vigore dal 1° giugno 2024. Per ...
Orario normale
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Orario turnisti
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro
Definizione: il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali.
Maggiorazione 30% (non cumulabile oltre il 55%).
Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Rif. CCNL: Art. 36 - Gratifica natalizia