Imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari
Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A1 S | 1958.87 | 0.00 | 0.00 | 1958.87 |
A1 | 1821.08 | 0.00 | 0.00 | 1821.08 |
A2 | 1705.54 | 0.00 | 0.00 | 1705.54 |
A3 | 1561.73 | 0.00 | 0.00 | 1561.73 |
08/03/2017
Alimentari - Artigianato: Accordo integrativo 06.03.2017Pubblicato il verbale integrativo 06.03.2017 all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell'Area Alimentazione-Panificazione del 23.02.2017....
01/06/2024
Alimentari - Artigianato: AFAC (Somministrazione alimenti)Viene stabilita l'erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 65 euro mensili al livello C per tutti i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e ...
Orario normale
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Orario turnisti
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro
Definizione: il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali.
Maggiorazione 30% (non cumulabile oltre il 55%).
Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Rif. CCNL: Art. 33 - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di Panificazione (parte speciale)