Alimentari non artigiani - fino a 15 dip.

CCNL Alimentari - Artigianato

Categoria Retributiva: Alimentari non artigiani - fino a 15 dip.

Sinossi

Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A2058.200.000.002058.20
B1881.110.000.001881.11
C1774.070.000.001774.07
D1674.020.000.001674.02
Consulta la tabella completa del 01/01/2025

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

06/12/2021

Alimentari - Artigianato: Testo definitivo CCNL 06.12.2021

Il 6 dicembre 2021 CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Agroalimentare, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I. e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, hanno completato i lavori per la stesura del Testo completo dell'Ipotesi...

Ultima scadenza CCNL

01/06/2024

Alimentari - Artigianato: AFAC (Somministrazione alimenti)

N.d.r.: L'accordo di rinnovo del 26.07.2024 chiarisce che gli anticipi, previsti dall'accordo di rinnovo del 06.06.2024, vengono inclusi nella retribuzione tabellare in vigore dal 1° giugno 2024. Per ...

Orario di lavoro (Imprese non artigiane)

Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.

L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore previste come Riduzione dell'orario di lavoro, e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

Da tali regimi di orario sono esclusi i Quadri e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.

L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.

Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario (Somministrazione alimenti)

Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.

Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore

Ferie

I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie

Mensilità Aggiuntive (Imprese non artigiane)

Tredicesima: Ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati, nei limiti della conservazione del posto e nelle percentuali d'integrazione del trattamento degli istituti previdenziali e assistenziali, ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.

Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro e nelle percentuali d'integrazione del trattamento degli istituti previdenziali e assistenziali, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.

Rif. CCNL: Art. 33 - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di Panificazione (parte speciale)