Alimentari - Artigianato

CCNL Alimentari - Artigianato

CCNL del 18/12/2020 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2023

Sinossi

Imprese artigiane alimentari iscritte all’Albo delle imprese artigiane

Parti Stipulanti

Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Confartigianato Alimentazione, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
12190.700.000.002190.70
1S2439.970.000.002439.97
22005.490.000.002005.49
31767.660.000.001767.66
Consulta la tabella completa del 01/11/2025

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

06/12/2021

Alimentari - Artigianato: Testo definitivo CCNL 06.12.2021

Il 6 dicembre 2021 CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Agroalimentare, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I. e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, hanno completato i lavori per la stesura del Testo completo dell'Ipotesi...

Ultima scadenza CCNL

01/06/2024

Somministrazione alimenti - Artigianato: Aggiornamento minimi contrattuali

ALIMENTARI - ARTIGIANATO   Somministrazione alimenti - Artigianato   Minimi in vigore dal 01/06/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A € 2058,2 € 0 € 0 € 2058,2 B € 1881,11 € ...

Orario di lavoro

Orario normale

L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.

Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.

Orario turnisti

Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di sei giornate settimanali; o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 ore settimanali.

Maggiorazioni: non cumulabili (la maggiore assorbe la minore)

    • lavoro straordinario diurno: 30%;
    • lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%;
    • lavoro straordinario festivo o domenicale: 60%;
    • lavoro straordinario festivo notturno: 60%.

Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore

Ferie

I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.

Rif. CCNL: Art. 33 - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di Panificazione (parte speciale)