Alimentari - Artigianato

CCNL Alimentari - Artigianato

CCNL del 18/12/2020 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2023

Sinossi

Imprese artigiane alimentari iscritte all’Albo delle imprese artigiane

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1S2237.600.000.002237.60
12009.010.000.002009.01
21839.160.000.001839.16
3A1713.850.000.001713.85
Consulta la tabella completa del 01/07/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

08/03/2017

Alimentari - Artigianato: Accordo integrativo 06.03.2017

Pubblicato il verbale integrativo 06.03.2017 all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell'Area Alimentazione-Panificazione del 23.02.2017....

Ultima scadenza CCNL

23/02/2017

Alimentari non artigiani - fino a 15 dip.: Part - time

Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 23.02.2017, la disciplina del part - time è disciplinata come segue: Tipologia:  - "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo ...

Orario di lavoro

Orario normale

L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.

Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.

Orario turnisti

Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di sei giornate settimanali; o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 ore settimanali.

Maggiorazioni: non cumulabili (la maggiore assorbe la minore)

    • lavoro straordinario diurno: 30%;
    • lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%;
    • lavoro straordinario festivo o domenicale: 60%;
    • lavoro straordinario festivo notturno: 60%;

Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore

Ferie

I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.

Rif. CCNL: Art. 36 - Gratifica natalizia