Imprese artigiane alimentari iscritte all’Albo delle imprese artigiane
Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Cna Alimentare - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Confartigianato Alimentazione, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
| Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190.70 | 0.00 | 0.00 | 2190.70 |
| 1S | 2439.97 | 0.00 | 0.00 | 2439.97 |
| 2 | 2005.49 | 0.00 | 0.00 | 2005.49 |
| 3 | 1767.66 | 0.00 | 0.00 | 1767.66 |
06/12/2021
Alimentari - Artigianato: Testo definitivo CCNL 06.12.2021Il 6 dicembre 2021 CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Agroalimentare, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I. e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, hanno completato i lavori per la stesura del Testo completo dell'Ipotesi...
01/06/2024
Somministrazione alimenti - Artigianato: Aggiornamento minimi contrattualiALIMENTARI - ARTIGIANATO Somministrazione alimenti - Artigianato Minimi in vigore dal 01/06/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A € 2058,2 € 0 € 0 € 2058,2 B € 1881,11 € ...
Orario normale
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Orario turnisti
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di sei giornate settimanali; o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 ore settimanali.
Maggiorazioni: non cumulabili (la maggiore assorbe la minore)
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Rif. CCNL: Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Rif. CCNL: Art. 33 - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di Panificazione (parte speciale)