Panifici ad indirizzo artigianale, qualificabili tali in forza della L. n. 443/1985, attività collaterali e complementari nonché negozi di vendita al minuto di pane generi alimentari e vari.
Ugl Terziario - Unione Generale del Lavoro, Assipan - Associazione Italiana Panificatori e Affini
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A 1S | 1916.07 | 0.00 | 0.00 | 1916.07 |
A1 | 1749.86 | 0.00 | 0.00 | 1749.86 |
A2 | 1599.66 | 0.00 | 0.00 | 1599.66 |
A3 | 1439.30 | 0.00 | 0.00 | 1439.30 |
11/10/2022
Panifici (Ugl - Assipan): Accordo di rinnovo 21.07.2022Il giorno 21 luglio 2022 si sono incontrati ASSIPAN CONFCOMMERCIO e UGL TERZIARIO per definire gli aumenti contrattuali 2022. In allegato il testo dell'accordo....
01/02/2024
Panifici Industriali (Ugl - Assipan): Aggiornamento minimi contrattualiPANIFICAZIONE (UGL - ASSIPAN) Panifici Industriali (Ugl - Assipan) Minimi in vigore dal 01/02/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 2173,61 € 0 € 0 € 2173,61 2 € 2042,98...
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro di cui al precedente comma deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane, elevabili a dodici mesi, a fronte delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Rif. CCNL: Art. 29 - Orario di lavoro
E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione normale:
- 20% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 30% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale;
Fermo restando che la maggiorazione del 75% relativa al lavoro domenicale non è cumulabile, le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili in misura superiore al 55%.
Rif. CCNL: PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Rif. CCNL: Art. 37 - Ferie
Il lavoratore ha diritto ad una 13a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14a mensilità da corrispondere entro il 1° luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.
Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
La 14a mensilità potrà essere anticipata, o anche erogata pro-quota in 12 rate mensili di uguale importo, fermo restando le vigenti modalità di calcolo o di rivalutazione.
Rif. CCNL: Art. 52 - Tredicesima e quattordicesima mensilità