Cooperative sociali e Cooperative operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Agci Solidarietà - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Imprese Sociali , Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro, Fp Cisl - Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Fpl Uil - Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
C1 | 1425.21 | 0.00 | 0.00 | 1425.21 |
C2 | 1467.90 | 0.00 | 0.00 | 1467.90 |
C3 | 1511.24 | 0.00 | 0.00 | 1511.24 |
D1 | 1511.24 | 0.00 | 0.00 | 1511.24 |
29/03/2019
Cooperative sociali: Ipotesi di accordo 28/03/2019Il 28 marzo 2019 tra AGCI SOLIDARIETA', CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI e FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CIS, UIL FPL, UILTUCS hanno raggiunto l'accordo sull'ipotesi di accordo per il...
01/11/2019
Cooperative sociali: Aggiornamento minimi contrattualiCOOPERATIVE SOCIALI Cooperative Sociali Minimi in vigore dal 01/11/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1215,01 € 0 € 0 € 1215,01 A2 € 1226,23 € 0 € 0 € 1226,23 ...
L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
Dalla data dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.
La fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).
Rif. CCNL: Art. 51 - Orario di lavoro
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo a riposo.
Limite: Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Base di computo: le maggiorazioni sottoindicate sono riferite ai minimi contrattuali conglobati.
Maggiorazioni:
Lavoro straordinario |
Maggiorazione |
diurno |
15% |
notturno |
30% |
festivo diurno |
30% |
festivo notturno |
50% |
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
Rif. CCNL: Art. 53 - Lavoro straordinario
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato, al 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata come mese intero.
Cooperative sociali che svolgono attività agricole: agli operai a tempo determinato, verrà erogata la retribuzione contrattuale oraria o giornaliera maggiorata del cosiddetto terzo elemento in luogo di tredicesima mensilità, di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè giornaliera di t.f.r. da erogare a fine rapporto; il citato terzo elemento è così composto:
- tredicesima mensilità: 8,33%;
- ferie: 8,33%;
- festività: 5,45%;
- totale 22,11%.
L'ammontare del t.f.r. risulta, infine, dell'8,63% della retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 60 - Ferie
In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
Cooperative sociali che svolgono attività agricole: agli operai a tempo determinato, verrà erogata la retribuzione contrattuale oraria o giornaliera maggiorata del cosiddetto terzo elemento in luogo di tredicesima mensilità, di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè giornaliera di t.f.r. da erogare a fine rapporto; il citato terzo elemento è così composto:
- tredicesima mensilità: 8,33%;
- ferie: 8,33%;
- festività: 5,45%;
- totale 22,11%.
L'ammontare del t.f.r. risulta, infine, dell'8,63% della retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 79 - Tredicesima mensilità