Cooperative Sociali

CCNL Cooperative Sociali

CCNL del 21/10/2020 - Decorrenza: 01/04/2019 - Scadenza: 31/12/2022

Sinossi

Cooperative sociali e Cooperative operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Parti Stipulanti

Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Agci Solidarietà - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Imprese Sociali , Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro, Fp Cisl - Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Fpl Uil - Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A11307.220.000.001307.22
A21319.370.000.001319.37
B11381.000.000.001381.00
C11485.210.000.001485.21
Consulta la tabella completa del 01/02/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

07/03/2024

Cooperative Sociali: Comunicato di ratifica 05/03/2024

In data 5 marzo 2024 AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uil FPL e Uiltucs hanno sciolto la riserva e pertanto l'accordo di ri...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2019

Cooperative sociali: Aggiornamento minimi contrattuali

COOPERATIVE SOCIALI   Cooperative Sociali   Minimi in vigore dal 01/11/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1215,01 € 0 € 0 € 1215,01 A2 € 1226,23 € 0 € 0 € 1226,23 ...

Orario di lavoro

L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.

L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica.

Dalla data dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.

La fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

Rif. CCNL: Art. 51 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo a riposo.

Limite: Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

Base di computo: le maggiorazioni sottoindicate sono riferite ai minimi contrattuali conglobati.

Maggiorazioni:

Lavoro straordinario

Maggiorazione

diurno

15%

notturno

30%

festivo diurno

30%

festivo notturno

50%

Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Rif. CCNL: Art. 53 - Lavoro straordinario

Ferie

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato, al 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata come mese intero.

 

Rif. CCNL: Art. 60 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.

Quattordicesima: A partire dal 1o gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sempre a far data dal 1o gennaio 2025, dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare dell'importo di cui sopra, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.

Tale importo va computato agli effetti del TFR e dell'indennità sostitutiva di preavviso, e non spetta per il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.

 

Rif. CCNL: Art. 79 - Tredicesima mensilità