Lavanderie - Industria

CCNL Lavanderia e tintorie - Industria

Categoria Retributiva: Lavanderie - Industria

CCNL del 17/10/2005

Sinossi

Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Assosistema - Associazione del Sistema Industriale Integrato di Beni e Servizi Tessili e Medici Affini

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A11432.500.000.001432.50
A21618.100.000.001618.10
A31701.900.000.001701.90
B11732.540.000.001732.54
Consulta la tabella completa del 01/03/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

07/01/2021

Lavanderia e tintorie - Industria: Ipotesi di accordo 05/01/2021

Siglata il 05/01/2021, da Assosistema con le Organizzazioni Sindacali, l'ipotesi di accordo per le imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini....

Ultima scadenza CCNL

01/01/2021

Lavanderie - Industria: modifica periodo di prova ex Ipotesi di accordo 05/01/2020

Il periodo di prova previsto per tutti i lavoratori dipendenti inquadrati nelle aree professionali B1 (base) e B2 (centrato) è pari a 2 mesi, compresi gli operai.    ...

Orario di lavoro

L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere.

Esso può essere computato anche come durata media su un periodo massimo di 12 mesi.

Orario pluriperiodale: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario, calcolate con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi; il predetto limite può essere elevato sino a 12 mesi.

Rif. CCNL: Art. 50 - Disciplina dell'orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.

Per il lavoro straordinario saranno corrisposte al lavoratore, oltre la normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:

- Lavoro straordinario diurno (prime 8 ore settimanali per i lavoratori a regime normale, prime 10 ore settimanali per i discontinui): 30%

- Lavoro straordinario ore successive: 40%

- Lavoro straordinario notturno feriale: 50%

- Lavoro straordinario notturno festivo: 75%

- Lavoro straordinario diurno festivo: 55%

Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione normale di fatto maggiorata per gli operai addetti a lavoro a squadra dell'1,05 %.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Rif. CCNL: Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali

Ferie (Impiegati)

L'impiegato ha diritto per ogni anno a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:

- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;

- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti;

- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.

La maggiorazione per lavoro a squadre dell'1,05% verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata corresponsione della percentuale di lavoro a squadre.