Panifici Industriali - Federpanificatori

CCNL Panificazione - Federpanificatori

Categoria Retributiva: Panifici Industriali - Federpanificatori

CCNL del 27/04/2005

Sinossi

Dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale, che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di strutture adeguate

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Fippa - Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticcieri ed Affini

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
11561.53530.4310.332102.29
21439.51527.5210.331977.36
3 A1325.81524.8010.331860.94
3 B1233.40522.5810.331766.31
Consulta la tabella completa del 01/09/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

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Panificazione - Federpanificatori: Ipotesi di accordo - Assipan 13/01/2023

Il 13 gennaio 2023 Assipan assistita da Confcommercio con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno rinnovato il CCNL del 10 novembre 2010 per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per ...

Ultima scadenza CCNL

01/09/2018

Panifici non Industriali - Federpanificatori: Una tantum

Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 17.05.2017, ai lavoratori in forza al 17.05.2017, verrà corrisposta un'indennità di euro 260,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durat...

Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L'arco temporale di riferimento per il predetto calcolo potrà essere variato dalla contrattazione collettiva di secondo livello fra le parti stipulanti il presente contratto, a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro da enunciarsi formalmente nei verbali di accordo.

La durata massima per singola settimana dell'orario di lavoro non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Rif. CCNL: Art. 29 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Ad eccezione del caso di orari in regime di flessibilità, è considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nel limite di 270 ore annue, incrementabile mediante accordo di secondo livello.

Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.

Le maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.

 

Rif. CCNL: Art. 33 - Lavoro Straordinario

Ferie

A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi.

Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività.

Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Rif. CCNL: Art. 37 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Il lavoratore ha diritto ad una 13.a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14.a mensilità da corrispondere entro il 1o luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.

Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza, ove maturate, anche nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, qualunque sia l'anzianità di servizio.

I ratei di 13.a e 14.a mensilità, nella quota corrispondente al periodo di assenza dal lavoro per malattia, non sono a carico del datore di lavoro qualora tali periodi siano obbligatoriamente indennizzati da parte di un Istituto previdenziale.

Rif. CCNL: Art. 53 - Tredicesima e quattordicesima mensilità