Agricoltura - Contoterzisti

CCNL Agricoltura - Contoterzisti

CCNL del 08/07/2008

Sinossi

Dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccanica (contoterzismo in agricoltura)

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Cai - Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, Uncai - Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali , Confsal Com.ni - Federazione Lavoratori Comunicazioni

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1 (ex par. 220)2116.370.000.002116.37
2 (ex par. 200)1990.350.000.001990.35
3 (ex par.175)1834.030.000.001834.03
4 (ex par.150)1673.530.000.001673.53
Consulta la tabella completa del 01/09/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

20/12/2018

Agricoltura - Contoterzisti: testo definitivo CCNL 10.05.2018

E' stato siglato il CCNL Agricoltura - Contoterzisti il 10 Maggio 2018. Si allega il testo....

Ultima scadenza CCNL

01/04/2017

Agricoltura - Contoterzisti: Aggiornamento minimi contrattuali

AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI   Agricoltura - Contoterzisti   Minimi in vigore dal 01/04/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 (ex par. 220) € 1883,79 € 0 € 0 € 1883,79 2 (ex p...

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali, articolato su 5 o 6 giorni:

  • in caso di articolazione su 5 giorni, l'orario giornaliero è di 7 ore e 48 minuti;
  • in caso di articolazione su 6 giorni, l'orario giornaliero è di 6 ore e 30 minuti;

L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa.

Rif. CCNL: Art. 10 - ORARIO DI LAVORO

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di lavoro.

Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione sono le seguenti:

- lavoro straordinario: 29%

- lavoro straordinario festivo: 50%

Rif. CCNL: Art. 11 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Ferie

Ai lavoratori spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate corrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite.

Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).

Rif. CCNL: Art. 14 - FERIE

Mensilità Aggiuntive

I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione in vigore nei mesi di dicembre e giugno.

Ai lavoratori che alla data di stipula del CCNL 25.05.1992 non godevano della 14a mensilità, la stessa sarà corrisposta con le seguenti modalità: il 30% dall'1-1-1992; il 60% dall'1-1-1993; il 100% dall'1-1-1994.

Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).

Rif. CCNL: Art. 20 - MENSILITÀ AGGIUNTIVE (13a E 14a)