Misericordie d'Italia e delle strutture loro collegate quali, ad esempio, case di riposo, ambulatori, servizi funebri e cimiteriali, Imprese Sociali nonché alle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l'adesione.
Fpl Uil - Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro, Misericordie d'Italia, Fp Cisl - Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A1 | 1246.62 | 0.00 | 0.00 | 1246.62 |
A2 | 1284.02 | 0.00 | 0.00 | 1284.02 |
A3 | 1321.42 | 0.00 | 0.00 | 1321.42 |
A4 | 1383.75 | 0.00 | 0.00 | 1383.75 |
07/02/2024
Servizi Assistenziali Anpas - Misericordie: Ccnl unificato 02/02/2024Le Parti, ANPAS e Misericordie, a seguito dell’approvazione della preintesa del 18 gennaio 2024 (vedi notiziario del 23/01/2024), hanno sottoscritto il CCNL unificato relativo al periodo 2020-2022. ...
01/01/2024
Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie: Aggiornamento minimi contrattualiSERVIZI ASSISTENZIALI - ANPAS MISERICORDIE Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie Minimi in vigore dal 01/01/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1302,72 € 0 € 0 € 1...
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su 5 giorni.
Il personale già in forza al 29.12.2014, in conseguenza dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale (da 36 a 38 ore), avrà diritto ad un pacchetto di 104 ore, di cui:
- 38 ore confluiscono nella "Banca delle ore" (v. "Banca Ore").
- le restanti 66 ore saranno retribuite in valore economico a carattere non riassorbibile sotto forma di E.A.D.R. (v. "Retribuzione - Elemento Aggiuntivo e Distinto della Retribuzione").
Rif. CCNL: Art. 25 - (Orario di lavoro)
E' considerato lavoro complementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
- Complementare: 15%;
- Straordinario: 20%;
- Straordinario festivo: 30%;
- Straordinario notturno: 30%;
- Straordinario notturno festivo: 50%.
Per le ore che confluiscono nella banca delle ore, le rispettive maggiorazioni per lavoro straordinario sono comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di riferimento.
Rif. CCNL: Art. 45 - (Lavoro complementare/straordinario, festivo a notturno)
I lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 180 ore per anno solare.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.
Rif. CCNL: Art. 28 - (Ferie)
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi non oltre il 20 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da trattamento economico diviso dodici.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Rif. CCNL: Art. 51 - (Tredicesima mensilità)