Cemento - Industria

CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria

Categoria Retributiva: Cemento - Industria

CCNL del 13/06/2007 - Decorrenza: 01/01/2007 - Scadenza: 31/12/2010

Sinossi

Aziende esercenti la produzione del cemento nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Parti Stipulanti

Feneal Uil - Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno, Filca Cisl - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, Fillea Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno, Federmaco - Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni, Federbeton

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Appr. AC/ 2 -Tipo B - 3° periodo1651.69523.1110.332185.13
Appr. AC/ 3 -Tipo B - 1° periodo1567.51519.5510.332097.39
Appr. AC/ 3 -Tipo B - 2° periodo1651.69523.1110.332185.13
Appr. AC/ 3 -Tipo B - 3° periodo1714.79523.1110.332248.23
Consulta la tabella completa del 01/12/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

27/11/2015

Cemento, Calce e Gesso - Industria: Accordo di rinnovo 24.11.2015

Il 24 novembre 2015 è stato siglato l'accordo di rinnovo delCCNL per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle ...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2016

Cemento - Industria: Aggiornamento maggiorazione turno notturno

Ai lavoratori che lavorano in turni periodici di notte, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti pe-riodici di an...

Orario di lavoro

La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'azienda di far usufruire la seconda giornata non lavorata o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro.

Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

Per i lavoratori discontinui v. infra "Lavoro discontinuo".

Rif. CCNL: Art. 33 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario verrà compensato con la maggiorazione del:

Operai:

- lavoro straordinario diurno: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

Intermedi:

- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

Impiegati:

- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 75%;
- lavoro straordinario notturno: 75%;
- lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100%.

Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22 o dalle 6 alle 21), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 o dalle 21 alle 6).

Rif. CCNL: Art. 71 - Lavoro straordinario, festivo e notturno

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:

- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.

In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

Rif. CCNL: Art. 46 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto

Rif. CCNL: Art. 49 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia