Amministratori di Condominio (Cisal - Saci)

CCNL Amministratori di Condominio (Cisal - Saci)

CCNL del 16/07/2019 - Decorrenza: 01/08/2019 - Scadenza: 18/01/2021

Sinossi

Studi professionali che amministrano condomini o immobili società di servizi integrati alla proprietà immobiliare

Parti Stipulanti

Cisal Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, Anaci - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali, Saci - Sindacato Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2210.630.000.002210.63
A11915.880.000.001915.88
A21719.380.000.001719.38
B11522.880.000.001522.88
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

02/08/2022

Amministratori di Condominio (Cisal - Saci): errata corrige 27/07/2022

Le parti hanno siglato un accordo di errata corrige relativo alle tabelle della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile per i livello C1 degli Amministratori di Condominio. Si allega il...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2022

Amministratori di Condominio (Cisal - Saci): modifica disciplina istituti contrattuali

Ai sensi del CCNL 16/07/2022, decorrono dal 01/07/2022 la nuova disciplina dei diversi istituti contrattuali e della nuova classificazione del personale....

Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore ordinarie settimanali distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.

 

Lavoratori discontinui: l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.

 

Turnisti 6+1+1 a copertura H24: il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore ordinarie, distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 giorni 

Rif. CCNL: Art. 4

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello richiesto dal datore di lavoro e prestato dal lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con l'esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (banca delle ore) o per recupero di ritardi o assenze.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:

 

Lavoro straordinario senza permesso compensativo

a) Descrizione dello straordinario

b) Maggiorazione per straordinario prolungato

c) Maggiorazione per straordinario spezzato

 

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

20%

17%

20%

23%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

16%

19%

22%

19%

22%

25%

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

22%

25%

28%

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

24%

27%

30%

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

28%

25%

28%

31%

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

28%

31%

34%

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

30%

33%

36%

 

Lavoro straordinario con permesso compensativo

 

a) Descrizione dello straordinario con permesso compensativo

b) Maggiorazione nel mese in prolungato

c) Maggiorazione nel mese spezzato

 

 

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i tempi parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro

3%

6%

9%

6%

9%

12%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i tempi parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro

5%

8%

11%

8%

11%

14%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

11%

14%

17%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

13%

16%

19%

E

In regime notturno in giorno feriale

11%

14%

17%

14%

17%

20%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

17%

20%

23%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

19%

22%

25%

Definizioni:

"prolungato": anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

 "extra ordinario spezzato": prestazione lavorativa non adiacente al normale orario ordinario di lavoro

"con preavviso":  prestazione richiesta con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi (tale preavviso rende obbligatoria la prestazione)

"tempestivo":  prestazione richiesta con un preavviso di soli 2 o 3 giorni lavorativi (necessita di accordo del Lavoratore).

"urgente":  prestazione richiesta con un preavviso  inferiore a 2 giorni lavorativi (necessita di accordo del Lavoratore). 

 

Rif. CCNL: Art. 4

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Per la maturazione del rateo mensile di ferie le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero.

Quale eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie, a domanda del Lavoratore e con accordo dell'Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il secondo anno solare precedente.

 

Turnisti 6+1+1: per garantire 28 giorni solari di ferie vi è un fabbisogno di 168 ore. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 14 ore.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore anche l'Indennità Mensile 6 +1+ 1.

Rif. CCNL: Art. 182 - Ferie: maturazione

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Individuale Mensile.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.

In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati a tempo pieno e a tempo parziale.

 

Rif. CCNL: Art. 187