Commercio - Confesercenti

CCNL Terziario - Confesercenti

Categoria Retributiva: Commercio - Confesercenti

Sinossi

Aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenente ai due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi.

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q1896.64540.372.072439.08
11708.48537.522.072248.07
21477.83532.542.072012.44
31263.14527.902.071793.11
Consulta la tabella completa del 01/08/2017

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

28/05/2020

Terziario - Confesercenti: Accordo 20/05/2020

Il giorno 20 maggio 2020 in Roma, Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, condividono il protocollo standard per l'Istituzione del Comitato Territoriale per il contrasto e il conteniment...

Ultima scadenza CCNL

01/03/2023

Terziario - Confesercenti: Erogazione Una tantum II tranche

Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inqua...

Orario di lavoro

L'azienda può ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell'orario di lavoro settimanale:

- 40 ore settimanali;
- 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro (v. infra "Permessi per riduzione d'orario");
- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività (v. infra "Permessi per riduzione d'orario" e "Festività soppresse").

Gestori di impianti distribuzione carburante: per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l'orario è di 45 ore settimanali.

Gestori di impianti distribuzione carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazioni:  l'orario di lavoro settimanale per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali è pari a 40 ore fermo restando l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito  (v. infra "Permessi per riduzione d'orario").

Attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini: per le aziende esercenti l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, nei magazzini a prezzo unico, nei supermercati alimentari, nei "cash & carry" e negli ipermercati, nonché per le catene di discount con più di 400 dipendenti, l'orario medio di lavoro settimanale sarà pari a 38 ore e verrà realizzato mediante l'assorbimento dei permessi retribuiti per complessive 72 ore (v. infra "Permessi per riduzione d'orario").

Rif. CCNL: Art. 130 - Orario normale settimanale

Lavoro straordinario

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite, in aggiunta alla retribuzione di fatto, le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro né con quella per lavoro notturno e festivo), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.
 
- straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale 15%
- straordinario oltre la 48ª ora settimanale 20%
- straordinario festivo 30%
- straordinario domenicale 30%
- straordinario notturno 50%

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione per lavoro straordinario viene computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, delle medie dell'ultimo semestre solare o del minor periodo di lavoro prestato.

Per i lavoratori con orario di lavoro su 39 o 38 ore settimanali, le ore di lavoro eccedenti tale limite, e fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale, sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa : i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale hanno diritto al seguente trattamento per le prestazioni lavorative in orario straordinario festivo o notturno:

- per le ore straordinarie festive: oltre alla quota oraria della retribuzione di fatto, la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione;
- per le ore straordinarie notturne (non comprese in turni regolari di servizio): oltre alla quota oraria della retribuzione di fatto, la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

 

Rif. CCNL: Art. 135 - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Rif. CCNL: Art. 159 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive comprende la media delle provvigioni maturate nell'anno corrente o nel minor periodo di servizio prestato.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

Rif. CCNL: Art. 220 - Tredicesima mensilità