Aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenente ai due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi.
Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2070.25 | 540.37 | 2.07 | 2612.69 |
1 | 1864.88 | 537.52 | 2.07 | 2404.47 |
2 | 1613.11 | 532.54 | 2.07 | 2147.72 |
3 | 1378.78 | 527.90 | 2.07 | 1908.75 |
05/04/2024
Commercio - Confesercenti: Accordo integrativo 28/03/2024In data 28 marzo 2024, Confesercenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, hanno siglato un accordo integrativo per meglio definire alcuni punti del rinnovo del CCNL del 22.03.2024 su Classificazio...
01/03/2023
Terziario - Confesercenti: Erogazione Una tantum II trancheAi soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inqua...
L'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni.
L'orario settimanale su 5 giorni di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore (dal lunedì al venerdì).
In caso di orario settimanale su 6 giorni, la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13.00 del sabato.
L'interruzione dell'orario giornaliero non dev'essere inferiore ad un'ora.
Rif. CCNL: Art. 130 - Orario normale settimanale
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:
1) 15% per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente art. 4 del presente accordo;
2) 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3) 30% per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
4) 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
Rif. CCNL: Art. 135 - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
Rif. CCNL: Art. 159 - Ferie
Tredicesima mensilità
Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive comprende la media delle provvigioni maturate nell'anno corrente o nel minor periodo di servizio prestato.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).
Quattordicesima mensilità
Va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.
Rif. CCNL: Art. 220 - Tredicesima mensilità