Enti Zootecnici

CCNL Allevatori ed Enti Zootecnici

Categoria Retributiva: Enti Zootecnici

CCNL del 15/12/1997

Sinossi

Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed enti zootecnici.

Parti Stipulanti

Confederdia - Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Aia - Associazione italiana Allevatori

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1/22220.490.000.002220.49
1/32123.820.000.002123.82
1/42026.700.000.002026.70
1/51954.540.000.001954.54
Consulta la tabella completa del 01/01/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

22/11/2023

Allevatori ed Enti Zootecnici: Ipotesi di accordo 14/11/2023

In data 14 novembre 2023 l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA - UIL e CONFEDERDIA hanno rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle organizza...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2021

Enti Zootecnici: Modifiche istituti contrattuali

Classificazione del personale: Viene eliminata dal sistema di classificazione l'area 3 (N.B.: il relativo trattamento economico viene comunque riportato nelle tabelle retributive dell'ipotesi di accor...

Orario di lavoro

L'orario di lavoro non può superare le 38 ore settimanali per tutti i dipendenti e di regola viene distribuito in cinque giorni.

Per i Tecnici di gestione aziendale, fermo restando quanto sopra previsto, l’orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati, la tipologia degli impianti di mungitura e le relative mansioni.

E' comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni devono essere concordate in sede di contrattazione integrativa regionale.

Rif. CCNL: Art. 11 - ORARIO DI LAVORO

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario:
a) diurno, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;  
b) notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, con esclusione di quello eseguito normalmente dai Tecnici di gestione aziendale;  
c) festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

Il lavoro straordinario viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazione della retribuzione:

- diurno: 30%;

- festivo: 50%;

- notturno: 50%;

- festivo notturno 70%.

Le maggiorazioni percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla retribuzione oraria che si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il numero medio di ore di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.

Il lavoro svolto dai Quadri, oltre il normale orario di ufficio, non costituisce lavoro straordinario, non essendo detto personale strettamente legato all'orario di lavoro.

Rif. CCNL: Art. 15 - LAVORO STRAORDINARIO

Ferie

Il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 26 giorni feriali lavorativi, in caso di orario di lavoro distribuito su 6 giorni, e di 22 giorni feriali lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni.

Rif. CCNL: Art. 21 - FERIE

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima: il dipendente ha diritto ad una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita nel mese di dicembre e ad una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita nel mese di giugno.

Rif. CCNL: Art. 17 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ'