Odontotecnica

CCNL Meccanici, Orafi, Odontotecnici - Artigianato

Categoria Retributiva: Odontotecnica

CCNL del 06/04/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Sinossi

Aziende artigiane operanti nel settore odontotecnico.

Parti Stipulanti

Fim Cisl - Federazione italiana metalmeccanici, Fiom Cgil - Federazione impiegati operai metallurgici , Uilm Uil - Unione italiana lavoratori metalmeccanici, Cna Artistico e tradizionale - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I. Odontotecnici , Cna Produzione - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Cna Installazione e Impianti - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Cna Servizi alla comunità - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Cna Benessere e Sanità - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato Meccanica, Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Restauro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1 S2103.820.000.002103.82
11902.710.000.001902.71
21802.330.000.001802.33
31629.220.000.001629.22
Consulta la tabella completa del 01/12/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

21/11/2024

Meccanici, Orafi, Odontotecnici - Artigianato: Ipotesi di accordo 19/11/2024

Il 19 novembre 2024 le Parti stipulanti il CCNL Area Meccanica hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. In allegato il testo dell'ipotesi...

Ultima scadenza CCNL

01/10/2018

Metalmeccanica, Odontotecnica, Oreficeria - Artigianato: Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 1 gennaio 2015 - 30 aprile 2018, ai soli  lavoratori in forza al 24.04.2018 verrà corrisposto un importo forfetario "Una Tantum" suddivisibile in quote ...

Orario di lavoro

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Per le imprese artigiane l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

 

Rif. CCNL: Art. 18 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite previsto per l'orario di lavoro ordinario.

Per lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:

- lavoro straordinario: 25%;

- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;

- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%.

E' ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore, tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

 

Rif. CCNL: Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Operai: Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.

 

Impiegati: L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;

- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto.

 

Agli effetti delle ferie non godute i calcoli dell'indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate/173

Mensilità Aggiuntive (Operai Odontotecnica)

L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.