Cotone, Tintoria e Finitura Tessile - Industria

CCNL Tessili e Abbigliamento - Industria

Categoria Retributiva: Cotone, Tintoria e Finitura Tessile - Industria

CCNL del 19/12/2018 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2020

Sinossi

Aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi; aziende esercenti l'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Smi - Sistema Moda Italia, Ugl Chimici Tessili - Unione Generale del Lavoro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
11289.040.000.001289.04
21621.700.000.001621.70
2 S1657.810.000.001657.81
31707.250.000.001707.25
Consulta la tabella completa del 01/04/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

05/07/2017

Tessili e Abbigilamento - Industria Stesura del Testo definitivo CCNL 05/07/2017

Il 5 luglio 2017 tra - SMI - Sistema Moda Italia; e - Federazione energia, moda, chimica e affini (F.E.M.C.A.) - CISL - Federazione italiana lavoratori, chimici, tessili, energia e manifatturieri ...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2015

Abbigliamento, Maglieria e Lana - Industria: Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi spetta un importo a titolo di "elemento di garanzia r...

Orario di lavoro

Orario normale : la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Orario turnisti 5 x 8: l'orario individuale di fatto è di 40 ore settimanali.

Orario turnisti 6 x 6: l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali.

Orario lavatori a squadre: l'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora; l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.

 

Rif. CCNL: PROTOCOLLO N. 5 - Disciplina speciale per gli addetti alla distribuzione commerciale nei negozi, showroom e spacci aziendali

Lavoro straordinario

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale  settimanale.

Limite annuale legale max: 250 ore.

Limite max aziendale: 160 ore per dipendente.

Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
- lavoro straordinario diurno per ore successive: 45%
- lavoro straordinario diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 40%
- lavoro straordinario notturno: 56%
- lavoro straordinario notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 67%
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%
- lavoro straordinario festivo notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 72%

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste per il lavoro festivo, domenicale e notturno e la maggiore assorbe la minore.

 

Rif. CCNL: PROTOCOLLO N. 7 - Protocollo d'intesa sulla gestione delle flessibilità

Ferie (Intermedi)

Intermedi
Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
- 4 settimane più un giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 5 settimane per anzianità oltre 20 anni.

Il CCNL 31.01.2022 stabilisce quanto segue: 
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le Parti riconoscono che l'attuale disciplina contrattuale delle ferie, che prevede trattamenti differenziati tra operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati, in particolare in riferimento al numero di giorni di riposo annuali spettanti a ciascun lavoratore in relazione all'anzianità di servizio aziendale, risponde a caratteristiche degli inquadramenti ed a esigenze ormai non più presenti nell'attuale organizzazione delle imprese del settore.
Pertanto, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le Parti costituiranno un apposito Gruppo di lavoro che, entro i successivi 12 mesi, analizzerà gli aspetti quantitativi ed i risvolti organizzativi del suddetto fenomeno, per poi sottoporre alle Parti nazionali le possibili ipotesi di riforma o modifica della disciplina attualmente prevista negli artt. 92, 99 e 108.

 

Rif. CCNL: NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA DEI RETIFICI DA PESCA

Mensilità Aggiuntive (Impiegati)

In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'intermedio ed all'impiegato una mensilità di retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.