Aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi; aziende esercenti l'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini
Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Smi - Sistema Moda Italia, Ugl Chimici Tessili - Unione Generale del Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
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Appr. 3S - Tipo B - 1° periodo | 1289.04 | 0.00 | 0.00 | 1289.04 |
Appr. 3S - Tipo B - 2° periodo | 1621.70 | 0.00 | 0.00 | 1621.70 |
Appr. 3S - Tipo B - 3° periodo | 1745.98 | 0.00 | 0.00 | 1745.98 |
Appr. 4 - Tipo B - 1° periodo | 1621.70 | 0.00 | 0.00 | 1621.70 |
12/11/2024
Tessili e Abbigliamento - Industria: Ipotesi di accordo 11/11/2024In data 11 novembre 2024 SMI, Sistema Moda Italia e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per le imprese ed i l...
01/01/2015
Abbigliamento, Maglieria e Lana - Industria: Elemento di garanzia retributivaAi lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi spetta un importo a titolo di "elemento di garanzia r...
Orario normale : la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Orario turnisti 5 x 8: l'orario individuale di fatto è di 40 ore settimanali.
Orario turnisti 6 x 6: l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali.
Orario lavatori a squadre: l'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora; l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Rif. CCNL: Art. 33 - Orario di lavoro
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Limite annuale legale max: 250 ore.
Limite max aziendale: 160 ore per dipendente.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
- lavoro straordinario diurno per ore successive: 45%
- lavoro straordinario diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 40%
- lavoro straordinario notturno: 56%
- lavoro straordinario notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 67%
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%
- lavoro straordinario festivo notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 72%
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste per il lavoro festivo, domenicale e notturno e la maggiore assorbe la minore.
Rif. CCNL: Art. 36 - Lavoro straordinario
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Intermedi: hanno diritto ad un ulteriore periodo di ferie aggiuntive come segue:
- 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 1 settimana per anzianità oltre 20 anni.
Impiegati: hanno diritto ad un ulteriore periodo di ferie aggiuntive come segue:
- 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 10 fino a 18 anni;
- 1 settimana per anzianità oltre 18 anni.
Norme comuni: Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie peri ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedo parentale, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Rif. CCNL: NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA DEI RETIFICI DA PESCA
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedo parentale in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
Rif. CCNL: Art. ... - Tredicesima mensilità