Fotoincisione Tessile - Artigianato

CCNL Tessili e Abbigliamento - Industria

Categoria Retributiva: Fotoincisione Tessile - Artigianato

CCNL del 25/02/2019 - Decorrenza: 01/01/2015 - Scadenza: 31/12/2018

Sinossi

Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, SMI - Sistema Moda Italia, Ugl Chimici Tessili - Unione Generale del Lavoro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
I1347.010.000.001347.01
II1516.280.000.001516.28
III1624.270.000.001624.27
IV1740.390.000.001740.39
Consulta la tabella completa del 01/04/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

05/07/2017

Tessili e Abbigilamento - Industria Stesura del Testo definitivo CCNL 05/07/2017

Il 5 luglio 2017 tra - SMI - Sistema Moda Italia; e - Federazione energia, moda, chimica e affini (F.E.M.C.A.) - CISL - Federazione italiana lavoratori, chimici, tessili, energia e manifatturieri ...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2015

Abbigliamento, Maglieria e Lana - Industria: Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi spetta un importo a titolo di "elemento di garanzia r...

Orario di lavoro

Orario normale : la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Orario turnisti 5 x 8: l'orario individuale di fatto è di 40 ore settimanali.

Orario turnisti 6 x 6: l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali.

Orario lavatori a squadre: l'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora; l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.

 

Rif. CCNL: PROTOCOLLO N. 5 - Disciplina speciale per gli addetti alla distribuzione commerciale nei negozi, showroom e spacci aziendali

Lavoro straordinario

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale  settimanale.

Limite annuale legale max: 250 ore.

Limite max aziendale: 160 ore per dipendente.

Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
- lavoro straordinario diurno per ore successive: 45%
- lavoro straordinario diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 40%
- lavoro straordinario notturno: 56%
- lavoro straordinario notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 67%
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%
- lavoro straordinario festivo notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 72%

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste per il lavoro festivo, domenicale e notturno e la maggiore assorbe la minore.

 

Rif. CCNL: PROTOCOLLO N. 7 - Protocollo d'intesa sulla gestione delle flessibilità

Ferie (Operai)

Operai
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.

Il CCNL 31.01.2022 stabilisce quanto segue: 
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le Parti riconoscono che l'attuale disciplina contrattuale delle ferie, che prevede trattamenti differenziati tra operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati, in particolare in riferimento al numero di giorni di riposo annuali spettanti a ciascun lavoratore in relazione all'anzianità di servizio aziendale, risponde a caratteristiche degli inquadramenti ed a esigenze ormai non più presenti nell'attuale organizzazione delle imprese del settore.
Pertanto, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le Parti costituiranno un apposito Gruppo di lavoro che, entro i successivi 12 mesi, analizzerà gli aspetti quantitativi ed i risvolti organizzativi del suddetto fenomeno, per poi sottoporre alle Parti nazionali le possibili ipotesi di riforma o modifica della disciplina attualmente prevista negli artt. 92, 99 e 108.

Rif. CCNL: NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA DEI RETIFICI DA PESCA

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.

Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.