Consorzi Agrari

CCNL Consorzi Agrari

CCNL del 09/12/2019 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2022

Sinossi

Dipendenti dei Consorzi Agrari

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Assocap - Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Sinalcap - Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori dei Consorzi Agrari

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Appr.prof. 5 - 2° periodo1063.51498.190.001561.70
12009.18542.430.002551.61
21818.51538.730.002357.24
3 S1553.20532.940.002086.14
Consulta la tabella completa del 01/01/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

20/06/2017

Consorzi Agrari: CCNL 23.05.2017

Rinnovato in data 23.05.2017 il CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari....

Ultima scadenza CCNL

01/05/2015

Consorzi Agrari: Aggiornamento minimi contrattuali

CONSORZI AGRARI   Consorzi Agrari   Minimi in vigore dal 01/05/2015 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Quadri € 1770,24 € 542,43 € 0 € 2312,67 1 € 1770,24 € 542,43 € 0 € 2312...

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale è il seguente:

- 39 ore settimanali per gli operai e gli impiegati, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico.

 

Rif. CCNL: Art. 22 - ORARIO DI LAVORO

Lavoro straordinario

E' da considerare lavoro supplementare quello compreso tra l' orario contrattuale e l' orario massimo di legge, stabilito in 40 ore settimanali.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali.

Il lavoro supplementare o straordinario diurno verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Il lavoro supplementare o straordinario compiuto di notte (cioè dalle 22 alle 6) verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 50%.

1° e 2° livello: Il lavoro che il personale dei primi due livelli dovesse prestare oltre l'orario settimanale, escluso quello prestato nei giorni festivi, non comporta compenso alcuno in quanto già forfettariamente retribuito tramite l'indennità di funzione prevista per tali livelli (vedi "Indennità di funzione").

Ai lavoratori del 1° e 2° livello, ai quali sia richiesta una prestazione lavorativa nella giornata del sabato, dopo la conclusione della settimana lavorativa, per le ore di lavoro prestate sarà riconosciuto un compenso pari alla normale retribuzione oraria.

Rif. CCNL: Art. 23 - LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Ferie

I lavoratori a seconda dell'anzianità di servizio hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo con decorrenza della retribuzione:

25 giorni (162,5 ore) lavorativi per ognuno dei primi otto anni di servizio;
30 giorni (195 ore) lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi all'ottavo.
Con la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative, ogni giorno lavorativo di assenza per ferie equivale a giorni 1,2 di ferie usufruite.

Rif. CCNL: Art. 30 - FERIE

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: il 15 dicembre di ogni anno, per la ricorrenza natalizia, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.

Quattordicesima: in occasione della Pasqua o del Ferragosto dell'anno successivo, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una quattordicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.

Rif. CCNL: Art. 41 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ'