Dipendenti dei Consorzi Agrari e dipendenti di società di capitali partecipate dai Consorzi Agrari ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410.
Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Assocap - Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari, Sinalcap - Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori dei Consorzi Agrari, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 2079.46 | 542.43 | 0.00 | 2621.89 |
2 | 1882.12 | 538.73 | 0.00 | 2420.85 |
3 S | 1607.53 | 532.94 | 0.00 | 2140.47 |
3 | 1479.42 | 530.19 | 0.00 | 2009.61 |
29/12/2023
Consorzi Agrari: Ipotesi di accordo 12/12/2023Il giorno 12 dicembre 2023 tra ASSOCAP e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stata definita l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari per il quadriennio ...
01/05/2015
Consorzi Agrari: Aggiornamento minimi contrattualiCONSORZI AGRARI Consorzi Agrari Minimi in vigore dal 01/05/2015 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Quadri € 1770,24 € 542,43 € 0 € 2312,67 1 € 1770,24 € 542,43 € 0 € 2312...
L'orario di lavoro settimanale è il seguente:
- 39 ore settimanali per gli operai e gli impiegati, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico.
Rif. CCNL: Art. 22 - ORARIO DI LAVORO
E' da considerare lavoro supplementare quello compreso tra l' orario contrattuale e l' orario massimo di legge, stabilito in 40 ore settimanali.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare o straordinario diurno verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Il lavoro supplementare o straordinario compiuto di notte (cioè dalle 22 alle 6) verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 50%.
1° e 2° livello: Il lavoro che il personale dei primi due livelli dovesse prestare oltre l'orario settimanale, escluso quello prestato nei giorni festivi, non comporta compenso alcuno in quanto già forfettariamente retribuito tramite l'indennità di funzione prevista per tali livelli (vedi "Indennità di funzione").
Rif. CCNL: Art. 23 - LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO
I lavoratori a seconda dell'anzianità di servizio hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo con decorrenza della retribuzione:
25 giorni (162,5 ore) lavorativi per ognuno dei primi otto anni di servizio;
30 giorni (195 ore) lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi all'ottavo.
Con la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative, ogni giorno lavorativo di assenza per ferie equivale a giorni 1,2 di ferie usufruite.
Rif. CCNL: Art. 30 - FERIE
Tredicesima: il 15 dicembre di ogni anno, per la ricorrenza natalizia, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.
Quattordicesima: in occasione della Pasqua o del Ferragosto dell'anno successivo, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una quattordicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 41 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ'