Personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura
Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative Fedagripesca, Uila Pesca - Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura., Confcooperative Federcoopesca, Legacoop Lega Pesca - Associazione Nazionale delle Cooperative di Pesca, Agci Pesca - Associazione Generale Cooperative Italiane Dipartimento Pesca
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2470.32 | 0.00 | 0.00 | 2470.32 |
1 | 2317.84 | 0.00 | 0.00 | 2317.84 |
2 | 2134.85 | 0.00 | 0.00 | 2134.85 |
3 | 1967.11 | 0.00 | 0.00 | 1967.11 |
05/07/2024
Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative: Accordo di rinnovo 28/06/2024Il 28 giugno 2024 tra AGCI-AGRITAL, CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, LEGACOOP Agroalimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA hanno siglato un accordo per il rinnovo economico del Ccnl per il personale n...
01/01/2025
Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative: Aggiornamento minimi contrattualiPESCA - PERSONALE NON IMBARCATO - COOPERATIVE Pesca Personale non imbarcato - Cooperative Minimi in vigore dal 01/01/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2516,93 € 0 € 0 ...
- 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. l'orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);
- 40 ore settimanali, con utilizzo del regime di flessibilità (in tal caso i permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro sono pari a 64 ore);
- 38,5 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 56 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro;
- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività.
Rif. CCNL: Art. 8 - Orario di lavoro
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.
Tipologia |
% |
straordinario |
30 |
straordinario festivo |
30 |
straordinario notturno |
50 |
Rif. CCNL: Art. 13 - Orario straordinario
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie; vanno dunque escluse dal computo di tale periodo di ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti in detto periodo che sarà prolungato di tanti giorni per quante sono le domeniche e le festività ricomprese in esso.
Rif. CCNL: Art. 17 - Ferie
Tredicesima: va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.
Quattordicesima: va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; nel caso in cui la parte di retribuzione oltre la tredicesima non raggiunga l'importo di una mensilità, andrà erogata la differenza fino a concorrenza della quattordicesima. Non possono essere assorbite nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità o i premi erogati a titolo di merito.
Rif. CCNL: Art. 44 - 13 a mensilità