Pesca Personale non imbarcato - Cooperative

CCNL Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative

Categoria Retributiva: Pesca Personale non imbarcato - Cooperative

CCNL del 31/05/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 30/09/2025

Sinossi

Personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative Fedagripesca, Uila Pesca - Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura., Confcooperative Federcoopesca, Legacoop Lega Pesca - Associazione Nazionale delle Cooperative di Pesca, Agci Pesca - Associazione Generale Cooperative Italiane Dipartimento Pesca

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2470.320.000.002470.32
12317.840.000.002317.84
22134.850.000.002134.85
31967.110.000.001967.11
Consulta la tabella completa del 01/01/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

05/07/2024

Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative: Accordo di rinnovo 28/06/2024

Il 28 giugno 2024 tra AGCI-AGRITAL, CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, LEGACOOP Agroalimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA hanno siglato un accordo per il rinnovo economico del Ccnl per il personale n...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2025

Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative: Aggiornamento minimi contrattuali

PESCA - PERSONALE NON IMBARCATO - COOPERATIVE   Pesca Personale non imbarcato - Cooperative   Minimi in vigore dal 01/01/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2516,93 € 0 € 0 ...

Orario di lavoro

- 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. l'orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);

- 40 ore settimanali, con utilizzo del regime di flessibilità (in tal caso i permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro sono pari a 64 ore);

- 38,5 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 56 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro;

- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività.

Rif. CCNL: Art. 8 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Tipologia

%

straordinario

30

straordinario festivo

30

straordinario notturno

50

Rif. CCNL: Art. 13 - Orario straordinario

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie; vanno dunque escluse dal computo di tale periodo di ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti in detto periodo che sarà prolungato di tanti giorni per quante sono le domeniche e le festività ricomprese in esso.

Rif. CCNL: Art. 17 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Quattordicesima: va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; nel caso in cui la parte di retribuzione oltre la tredicesima non raggiunga l'importo di una mensilità, andrà erogata la differenza fino a concorrenza della quattordicesima. Non possono essere assorbite nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità o i premi erogati a titolo di merito.

Rif. CCNL: Art. 44 - 13 a mensilità