Conciaria - Industria

CCNL Concerie - Industria

Categoria Retributiva: Conciaria - Industria

CCNL del 19/03/2019 - Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2021

Sinossi

Addetti delle aziende conciarie

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Unic - Concerie Italiane

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A12784.140.0010.332794.47
B12369.810.0010.332380.14
B22369.810.0010.332380.14
C12125.210.0010.332135.54
Consulta la tabella completa del 01/03/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

26/03/2021

Concerie - Industria: scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo 21/01/2021

A seguito della firma dell’ipotesi di accordo del rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli addetti delle aziende conciarie, del 21 Gennaio 2021 e dopo ampia consultazione tra i lavoratori a ...

Ultima scadenza CCNL

01/05/2019

Conciaria - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

CONCERIE - INDUSTRIA   Conciaria - Industria   Minimi in vigore dal 01/05/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 2524,06 € 0 € 10,33 € 2534,39 B1 € 2159,27 € 0 € 10,33 ...

Orario di lavoro

L'orario settimanale del singolo lavoratore è di 40 ore e la settimana lavorativa è normalmente di 5 giorni, salvo i casi in cui si applica il regime flessibile.

Saranno considerati normali gli eventuali regimi di prestazioni lavorative inferiori a quello ordinario, definiti aziendalmente mediante assorbimento dei riposi e delle riduzioni di orario corrispondenti.

In tali casi, le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione di lavoro inferiore alle 8 ore saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie ed altre cause di assenza dal lavoro.

Per i turnisti v. "Lavoro a turni"

Per i lavoratori discontinui v. "Lavoro discontinuo"

 

Rif. CCNL: Art. 31 - Orario di Lavoro

Lavoro straordinario

L'orario straordinario è quello prestato oltre le 40 ore effettive settimanali.

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni straordinarie sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno (feriale)
- per le ore dalla 41a alla 47a: 15%;
- per la 48a ora: 25%;
- dalla 49a ora: 35%;

lavoro straordinario festivo: 71%;

lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati):
- 1a ora: 61%;
- ore successive: 76%.

Rif. CCNL: Art. 35 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni

Ferie

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza degli elementi retributivi percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:

- 4 settimane fino al 10o anno compiuto di anzianità;
- 4 settimane + 2 giorni per anzianità di servizio oltre il 10o e fino al 15o anno compiuto;
- 4 settimane + 3 giorni per anzianità di servizio oltre il 15o e fino al 18o anno compiuto;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre il 18o anno.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui sopra.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Rif. CCNL: Art. 42 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Rif. CCNL: Art. 52 - 13a mensilità