Addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche, dipendenti dalle aziende iscritte all'Associazione Federazione Gomma e Plastica e A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici.
Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Federazione Gomma Plastica
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2365.59 | 0.00 | 0.00 | 2365.59 |
A | 2227.34 | 0.00 | 0.00 | 2227.34 |
B | 2101.27 | 0.00 | 0.00 | 2101.27 |
C | 2073.68 | 0.00 | 0.00 | 2073.68 |
01/02/2023
Gomma e Plastica - Industria: Ipotesi di accordo 26/01/2023Il 26 gennaio 2023 tra la Federazione Gomma e Plastica e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di...
01/01/2024
Gomma e Plastica - Industria: Aggiornamento minimi contrattualiGOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA Gomma e Plastica - Industria Minimi in vigore dal 01/01/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2365,59 € 0 € 0 € 2365,59 A € 2227,34 € 0 € ...
Lavoratori giornalieri: la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario.
Turnisti: nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali |
221 |
221 |
218 |
216 |
220 |
217 |
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali |
218,5 |
218,5 |
215,5 |
213,5 |
217,5 |
214,5 |
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali |
216,50 |
216,5 |
213,5 |
211,5 |
215,5 |
212,5 |
Il normale orario annuo è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di lavoro, di 20 giorni di ferie, delle festività, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
Rif. CCNL: Art. 8 - Orario di lavoro
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni straordinarie sono le seguenti:
A) lavoro straordinario diurno feriale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 18%
- per la 49a ora: 25%
- per le ore successive: 35%
B) lavoro straordinario festivo e domenicale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 50%
- per le ore successive: 70%
C) lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 28%
- per la 49a ora: 60%
- per le ore successive: 75%
D) lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale:
- operai: 30%
- Impiegati ed intermedi: 50%
- per la 49a ora: 60%
- per le ore successive: 75%
Rif. CCNL: Art. 8 - Orario di lavoro
Impiegati ed intermedi:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.
Operai:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
Rif. CCNL: Art. 16 - Ferie
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione mensile.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Rif. CCNL: Art. 25 - Tredicesima mensilità