Vetro Meccanizzato - Industria

CCNL Vetro - Industria

Categoria Retributiva: Vetro Meccanizzato - Industria

CCNL del 24/06/2004

Sinossi

Aziende che producono vetro – Settore meccanizzato (prime lavorazioni del vetro - produzione vetro piano - produzione lana e filati)

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Assovetro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A12729.190.0010.332739.52
A22729.190.0010.332739.52
B12487.290.0010.332497.62
B22487.290.0010.332497.62
Consulta la tabella completa del 01/01/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

21/10/2020

Vetro - Industria: scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo 19/06/2020

 Le Segreterie nazionali FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL comunicano che in data 21 settembre, sulla base della consultazione effettuata nei luoghi di lavoro, approvano l'Ipotesi di Accordo con ...

Ultima scadenza CCNL

01/06/2021

Vetro a Soffio: Aggiornamento minimi contrattuali

VETRO - INDUSTRIA   Vetro a Soffio - Industria   Minimi in vigore dal 01/06/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 990 € 512,61 € 10,33 € 1512,94 2 € 1069,26 € 514,04 € 1...

Orario di lavoro

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzioni di orario di lavoro.

L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo verrà di norma distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Rif. CCNL: Art. 15 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.

È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

È lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): 18%

- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): 22%

- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%

- lavoro straordinario notturno: 50%

- lavoro straordinario festivo: 65%

Tali percentuali verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile.

La quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.

Rif. CCNL: Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:

Lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):

- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;

- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;

- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;

- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;

- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.

I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.

Rif. CCNL: Art. 24 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste di Natale l'Azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.

Non si farà luogo a trattenute sulla 13esima mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Rif. CCNL: Art. 33 - 13a mensilità