Addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio
Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Confindustria Energia, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/3 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/4 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/5 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
25/07/2022
Energia e Petrolio: Ipotesi di accordo 21/07/2022Il 21 luglio 2022 tra CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL è stato stipulato il rinnovo del CCNL 19/09/2019. L'ipotesi decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2024. Le parti...
01/01/2019
Energia e Petrolio: Premio di produttivitàIn relazione ai risultati raggiunti dalla negoziazione aziendale, si prevede in caso di raggiungimento degli obiettivi condivisi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, un im...
Lavoratori giornalieri: l'orario di lavoro settimanale è pari a 37 ore e 40' ottenute mediante assorbimento dei riposi previsti per le ex festività soppresse e delle riduzioni di orario precedentemente previste.
Lavoratori turnisti:
- Lavoratori addetti ai lavori in turno con attività continua (h24 e h16): il "normale orario di lavoro annuo" è di 231,5 giorni (di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie).
- Avio rifornitori che operano in turni continui ed avvicendati: l'orario normale annuo è pari a 1.852 ore al netto della discontinuità.
- Lavoratori addetti ai turni di tipo B: il numero delle giornate lavorative annue di 8 ore, al lordo delle ferie, viene fissato in 245,5.
Per aumentare la produttività e far fronte ad esigenze specifiche le Parti potranno modificare le giornate di lavoro per i turnisti sino a 244 giorni/anno con il riproporzionamento del salario.
Attività logistica (aziende che esercitano attività di carico/scarico navi e movimentazione via oleodotti)
L'orario annuo viene fissato in 1952 ore articolate in 244 giornate di 8 ore medie ciascuna.
La singola prestazione sarà ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 ore.
Rif. CCNL: Art. 18 - Orario di lavoro
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero definito.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 maggiorata come di seguito:
- lavoro straordinario diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 10%
- lavoro straordinario diurno feriale da 39 h settimanali: 25%
- lavoro straordinario notturno feriale: 65%
- lavoro straordinario diurno domenicale: 55%
- lavoro straordinario notturno domenicale: 75%
- lavoro straordinario diurno festivo: 60%
- lavoro straordinario notturno festivo: 85%
Rif. CCNL: Art. 19 - Lavoratori giornalieri
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
per coloro che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 9 anni avranno azzerato tutte le spettanze di ferie residue al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per un'anzianità superiore ai 10 anni;
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
La giornata del sabato viene considerata non lavorativa agli effetti delle ferie.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà corrisposta una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite.
Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a mezzo mese vanno considerate come mese intero, quelle inferiori vanno trascurate.
Gli eventuali periodi di assenza per malattia o infortunio vengono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie nel limite dei primi sei mesi.
Rif. CCNL: Art. 20 - Lavoratori stranieri
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori nel mese di dicembre una tredicesima mensilità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla sola retribuzione globale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di essa si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o luglio al 30 giugno.
Rif. CCNL: Art. 36 - Tredicesima e quattordicesima mensilità