Addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio
Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Confindustria Energia
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1/1 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/2 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/3 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
1/4 | 3389.38 | 0.00 | 0.00 | 3389.38 |
25/07/2022
Energia e Petrolio: Ipotesi di accordo 21/07/2022Il 21 luglio 2022 tra CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL è stato stipulato il rinnovo del CCNL 19/09/2019. L'ipotesi decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2024. Le parti...
01/01/2019
Energia e Petrolio: Premio di produttivitàIn relazione ai risultati raggiunti dalla negoziazione aziendale, si prevede in caso di raggiungimento degli obiettivi condivisi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, un im...
Lavoratori giornalieri: l'orario di lavoro settimanale è pari a 37 ore e 40' ottenute mediante assorbimento dei riposi previsti per le ex festività soppresse e delle riduzioni di orario precedentemente previste.
Lavoratori turnisti:
- Lavoratori addetti ai lavori in turno con attività continua (h24 e h16): il "normale orario di lavoro annuo" è di 231,5 giorni (di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie).
- Avio rifornitori che operano in turni continui ed avvicendati: l'orario normale annuo è pari a 1.852 ore al netto della discontinuità.
- Lavoratori addetti ai turni di tipo B: il numero delle giornate lavorative annue di 8 ore, al lordo delle ferie, viene fissato in 245,5.
Per aumentare la produttività e far fronte ad esigenze specifiche le Parti potranno modificare le giornate di lavoro per i turnisti sino a 244 giorni/anno con il riproporzionamento del salario.
Attività logistica (aziende che esercitano attività di carico/scarico navi e movimentazione via oleodotti)
L'orario annuo viene fissato in 1952 ore articolate in 244 giornate di 8 ore medie ciascuna.
La singola prestazione sarà ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 ore.
Rif. CCNL: Art. 18 - Orario di lavoro
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero definito.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 maggiorata come di seguito:
- lavoro straordinario diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 10%
- lavoro straordinario diurno feriale da 39 h settimanali: 25%
- lavoro straordinario notturno feriale: 65%
- lavoro straordinario diurno domenicale: 55%
- lavoro straordinario notturno domenicale: 75%
- lavoro straordinario diurno festivo: 60%
- lavoro straordinario notturno festivo: 85%
Rif. CCNL: Art. 19 - Lavoratori giornalieri
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
per coloro che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 7 anni avranno azzerato entro il 31 marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10.
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 20 - Lavoratori stranieri
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori nel mese di dicembre una tredicesima mensilità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla sola retribuzione globale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di essa si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o luglio al 30 giugno.
Rif. CCNL: Art. 36 - Tredicesima e quattordicesima mensilità