Dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto
Uil Poste - Unione Italiana Lavoratori Poste, Slp Cisl - Sindacato dei Lavoratori Poste, Fise Assoposte - Federazione Imprese di Servizi, Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1307.17 | 526.60 | 10.33 | 1844.10 |
2 | 1094.45 | 520.97 | 10.33 | 1625.75 |
3 | 960.63 | 517.46 | 10.33 | 1488.42 |
4 | 866.19 | 515.05 | 10.33 | 1391.57 |
28/12/2023
Servizi postali in appalto: ipotesi di accordo 21/12/2023Il 21/12/2023 tra Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL - POSTE è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti servizi postali in a...
01/02/2016
Servizi Postali in Appalto: I tranche Una tantumAi lavoratori in forza al 22.12.2015 è erogato un importo "una tantum" per il 3° livello pari a € 100,00 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con rife...
La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni.
La durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi.
Rif. CCNL: Art. 14 - Orario di lavoro
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre la durata contrattuale dell'orario di lavoro settimanale ad eccezione delle ore eccedenti in regime di flessibilità (v. "Flessibilità oraria").
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
- lavoro straordinario feriale: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
- lavoro straordinario festivo: 65%;
- lavoro straordinario domenicale (solo per impiegati): 50%.
Limite massimo: 140 annue.
Rif. CCNL: Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni lavorativi per 5 giorni lavorativi a settimana.
Rif. CCNL: Art. 21 - Ferie
Tredicesima: va corrisposta entro il 20 dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero).
Quattordicesima: va corrisposta entro il mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno, con le modalità previste per la tredicesima mensilità.
Rif. CCNL: Art. 37 - Tredicesima mensilità