Autotrasporto Merci e Logistica

CCNL Autotrasporto Merci e Logistica

Categoria Retributiva: Autotrasporto Merci e Logistica

CCNL del 15/05/2002

Sinossi

Dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione

Parti Stipulanti

Alis - Associazione Logistica dell'lntermodalità Sostenibile , Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confetra - Confederazione Generale italiana dei Trasporti e della Logistica, Aiti - Associazione Imprese Traslocatori Italiani, Agci Servizi - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi, Assologistica - Associazione Italiana Imprese di Logistica, magazzini generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali, Conftrasporto - Confederazione Trasporto, Spedizioni e Logistica, Confartigianato Trasporti, Fai - Federazione Autotrasportatori Italiani, Legacoop Produzione e Servizi, Fisi - Federatone Italiana Spedizionieri Industriali, Confcooperative - Lavoro e Servizi, Anita - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Fedespedi - Federatone Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Trasportounito Fiap - Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali, Federlogistica - Federazione della Logistica, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Assotir - Associazione Italiana Imprese di Trasporto, Assoespressi - Associazione Nazionale Corrieri Espressi, Aite - Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, Fiap - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, Cna Fita - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Settore Trasporto merci, Unitai - Unione Imprese Trasporti Automobilistici Italiana, Fedit - Federazione Italiana Trasportatori, Federtraslochi - Federazione Traslocatori Italiani, Confcooperative Federlavoro e Servizi , Casartigiani Sna - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Area Autotrasporto

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
12326.610.000.002326.61
22137.310.000.002137.31
31878.050.000.001878.05
3 Super1930.370.000.001930.37
Consulta la tabella completa del 01/01/2025

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

21/03/2024

Autotrasporto Merci e Logistica: Accordo 19/03/2024

Siglato il 19 marzo 2024 il verbale di accordo in merito all’indennità di copertura economica per le Aziende di autotrasporto merci e logistica. Si allega il testo dell'accordo....

Ultima scadenza CCNL

01/10/2015

Magazzini generali: Aggiornamento minimi contrattuali

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA   Magazzini Generali   Minimi in vigore dal 01/10/2015 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 S € 2108,39 € 0 € 0 € 2108,39 1 € 1979,71 € 0 € 0 ...

Orario di lavoro

Orario normale di lavoro: La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato.

Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.

Turnisti (personale non viaggiante): Le imprese possono concordare turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di otto ore giornaliere; viene accordata per ciascun turno di otto ore una pausa retribuita di trenta minuti.

Per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, e per i lavoratori qualificati notturni, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.

E-Commerce: Per il personale addetto alla filiera logistica dell'"e-Commerce" ("e-Fulfillment"), assunto a partire dal 1º luglio 2000 l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali.

Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz'ora. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte e per il lavoro straordinario.

Personale viaggiante: l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
-  i periodi di interruzione dalla guida (art. 7 del regolamento CEE 561/06),
- i riposi intermedi (art. 5 del Decreto Legislativo 234/07),
- i periodi di riposo (art. 6 del Decreto Legislativo 234/07)
- i periodi di attesa per i divieti di circolazione.
In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.

Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta.

I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 234/2007.

I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfetizzazione.

Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.

Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro e dalle registrazioni del cronotachigrafo; o secondo quanto previsto da Accordi aziendali o territoriali.

Imprese in regime di Premialità: Le parti potranno, attraverso accordi aziendali/territoriali agire sulle seguenti leve di intervento, nel rispetto delle procedure previste dal c.c.n.l.:

1. orario di lavoro;

2. compenso per prestazioni straordinarie;

3. indennità di trasferta;

4. orario multi periodale per il personale impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. La programmazione delle attività sarà comunicata dalla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'applicazione, fatte salve esigenze di servizio improrogabili e dovrà avvenire all'interno dei seguenti limiti: l'orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 10, il limite orario settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 6 mesi. Nell'ambito degli stessi accordi sarà prevista una specifica indennità (le cui modalità saranno definite in sede di stesura del c.c.n.l.) per i lavoratori ai quali si applica il regime dell'orario multi periodale. Laddove tale media superi le 39 ore, le ore eccedenti saranno retribuite con la maggiorazione prevista.

Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello: Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente c.c.n.l., potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
a) alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
b) alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007.
A livello aziendale saranno definite le modalità di forfetizzazione del lavoro straordinario.
Restano ferme le condizioni in merito al diritto del riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Nota a verbale: L'accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti è sottoscritto a livello territoriale.

Rif. CCNL: Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante - Flessibilità

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali.

E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.

Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:

- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;

- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%;

- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%;

- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;

- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;

- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.

Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.

Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168.

Rif. CCNL: Art. 13 - Lavoro straordinario e banca ore

Ferie

Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.

La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell' adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie; i lavoratori che non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (computando come ferie anche la giornata del sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.

Nell' anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.

Rif. CCNL: Art. 24 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima mensilità:

L' azienda corrisponderà una mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, rispettivamente il 16 dicembre e entro la prima decade di luglio.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell' anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della mensilità aggiuntiva, per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiore ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

Il rateo di ciascuna mensilità aggiuntiva va computato agli effetti dell' indennità di anzianità e dell' indennità sostitutiva di preavviso.

La quattordicesima mensilità è riferita all' anno che precede la data di pagamento (dal 1° luglio dell' anno precedente al 30 giugno dell' anno in corso).

La quattordicesima mensilità è inoltre esclusa dal computo dell' indennità di cassa e maneggio denaro, dall' indennità di trasferta, dalle indennità varie, dai compensi per lavoro notturno e domenicale e per il lavoro straordinario, per le festività infrasettimanali, ecc. Sarà invece computata per gli impiegati agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di previdenza.

Rif. CCNL: Art. 18 - Tredicesima mensilità