Tabacco

CCNL Tabacco - Lavorazione

Categoria Retributiva: Tabacco

CCNL del 09/07/2018 - Decorrenza: 01/07/2015 - Scadenza: 31/12/2019

Sinossi

Lavoratori dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Apti - Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1 S1995.35529.2310.332534.91
11844.17527.2510.332381.75
21605.57520.5510.332136.45
3 A1402.00515.7610.331928.09
Consulta la tabella completa del 01/01/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

16/02/2021

Tabacco: Accordo di rinnovo 11/02/2021

Il giorno 11 febbraio 2021 tra A.P.T.I. e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco al...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2019

Tabacco - Lavorazione: Aggiornamento minimi contrattuali

TABACCO - LAVORAZIONE   Tabacco   Minimi in vigore dal 01/07/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 S € 1876,04 € 529,23 € 10,33 € 2415,6 1 € 1730,29 € 527,25 € 10,33 € 22...

Orario di lavoro

La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.

In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l'orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.

Rif. CCNL: Art. 15 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Il lavoro compiuto oltre l'orario normale contrattuale viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di 2 ore al giorno o 12 ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.

Il lavoro straordinario viene compensato con le seguenti percentuali di maggiorazioni della retribuzione oraria:

- lavoro straordinario feriale diurno 30%;
- lavoro straordinario festivo diurno 50%;
- lavoro straordinario feriale notturno 45%;
- lavoro straordinario festivo notturno 55%.

Rif. CCNL: Art. 17 - Lavoro straordinario notturno e festivo

Ferie

Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito pari a 26 giorni lavorativi.

In caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni, il godimento di una giornata di ferie è pari a giorni 1,2.

Al lavoratore assunto per il periodo di campagna spettano 2,166 giorni di ferie retribuiti per ogni mese di servizio prestato pari a 13 giorni al semestre.

Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna vedi voce "Lavoro stagionale"

Rif. CCNL: Art. 31 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione del Natale l'azienda erogherà a tutti i lavoratori una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile percepita e, di norma con la retribuzione del mese di giugno, una 14a mensilità, di importo pari, anche questa, alla retribuzione mensile percepita.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a e della 14a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno calcolate come mese intero.

Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna vedi voce "Lavoro stagionale"

Rif. CCNL: Art. 33 - 13a e 14a mensilità