Alimentari - Cooperative

CCNL Alimentari - Cooperative

Categoria Retributiva: Alimentari - Cooperative

CCNL del 27/03/2009 - Decorrenza: 01/04/2009 - Scadenza: 31/12/2010

Sinossi

Aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative Fedagri, Confcooperative Fedagripesca

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1 A2510.63545.7210.333066.68
12183.13538.7010.332732.16
21801.12530.5110.332341.96
3 A1582.79525.8310.332118.95
Consulta la tabella completa del 01/12/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

17/06/2020

Alimentari - Cooperative: Accordo di rinovo16/06/2020

Il giorno 16 giugno 2020 in Videoconferenza tra AGCI-AGRITAL, CONFCOOPERATIVE- FEDAGRIPESCA, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stato siglato il Verbale di accordo per il rinnov...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2020

Alimentari - Cooperative: Arretrati

Nel mese di GIUGNO e con decorrenza 1 dicembre 2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo. Gli arretrati retributivi (7 quote di incremento) verranno così erogati: a. 1 quota di incremento me...

Orario di lavoro

Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.

L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.

La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui può essere fissata in 39 ore settimanali, con esclusione dei periodi di stagionalità e fermo restando il divisore per la retribuzione oraria.

L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali relativi alle riduzioni di orario; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

Rif. CCNL: Art. 27 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali.

Base di computo: quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale).

Maggiorazioni: Per il lavoro prestato oltre  le 40 ore settimanali, sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti. Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.

Lavoro oltre le 40 ore settimanali

Maggiorazione

Diurno

45%

Festivo (oltre 8 ore)

60%

Feriale notturno

50%

Turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

Rif. CCNL: Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:

- 22 giorni lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 giorni lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.

Le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.

Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale, spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.

Rif. CCNL: Art. 35 - Ferie

Mensilità Aggiuntive (Industria saccarifera)

Tredicesima mensilità: In occasione della ricorrenza del S. Natale l'azienda corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità (174 ore) di retribuzione normale, compresa l'eventuale indennità di mensa.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato: a tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sarà considerato mese intero.
Le assenze dal lavoro per malattia, infortunio o permessi retribuiti non danno luogo a decurtazione della tredicesima mensilità.

Gratifica speciale o quattordicesima mensilità: A tutti i lavoratori verrà riconosciuta una gratifica speciale nella misura di 226 ore di retribuzione normale.
La corresponsione di tale gratifica avverrà unitamente alla retribuzione del mese di giugno di ogni anno in unica soluzione.
A coloro che saranno stati presenti durante tutto il periodo 1º luglio-30 giugno la gratifica sarà corrisposta integralmente nella misura sopra indicata, mentre essa sarà frazionata in dodicesimi in proporzione ai mesi di effettivo servizio nei casi di inizio, interruzione o sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo stesso.
A tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni è considerato mese intero.
Le assenze dal lavoro per malattia, infortunio o permessi retribuiti non danno luogo a decurtazione della quattordicesima mensilità.

La retribuzione, inerente la 13ª e 14ª mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico dell'azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.

Rif. CCNL: Art. 47 - Tredicesima e quattordicesima mensilità