Aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
Confcooperative Fedagripesca, Confcooperative Fedagri, Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare, Legacoop Agroalimentare, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 2321.81 | 538.70 | 10.33 | 2870.84 |
1 A | 2670.12 | 545.72 | 10.33 | 3226.17 |
2 | 1915.53 | 530.51 | 10.33 | 2456.37 |
3 | 1509.22 | 522.33 | 10.33 | 2041.88 |
17/06/2020
Alimentari - Cooperative: Accordo di rinovo16/06/2020Il giorno 16 giugno 2020 in Videoconferenza tra AGCI-AGRITAL, CONFCOOPERATIVE- FEDAGRIPESCA, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stato siglato il Verbale di accordo per il rinnov...
01/07/2020
Alimentari - Cooperative: ArretratiNel mese di GIUGNO e con decorrenza 1 dicembre 2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo. Gli arretrati retributivi (7 quote di incremento) verranno così erogati: a. 1 quota di incremento me...
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui può essere fissata in 39 ore settimanali, con esclusione dei periodi di stagionalità e fermo restando il divisore per la retribuzione oraria.
L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali relativi alle riduzioni di orario; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.
Rif. CCNL: Art. 27 - Orario di lavoro
E' considerato straordinario il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali.
Base di computo: quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale).
Maggiorazioni: Per il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali, sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti. Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Lavoro oltre le 40 ore settimanali |
Maggiorazione |
Diurno |
45% |
Festivo (oltre 8 ore) |
60% |
Feriale notturno |
50% |
Turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
45% |
Per il settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni:
Per le ore straordinarie prestate per portare comunque a termine in giornata la macellazione ed il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 50%.
Rif. CCNL: Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:
- 22 giorni lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 giorni lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.
Le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.
Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale, spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.
Rif. CCNL: Art. 35 - Ferie
In occasione del Natale l'azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, con l'aggiunta di una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione dell'indennità di riposo pasti, se percepita con carattere di continuità.
Una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto verrà corrisposta, di norma, con la retribuzione del mese di giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente computabili ai fini della 13ª e della 14ª mensilità.
La retribuzione inerente la 13ª e la 14ª mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente per la quota parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
Nota interpretativa a verbale
Le parti concordemente convengono che con il recepimento dall'accordo interconfederale 31 luglio 1992 relativo all'edr di 10,33 euro mensili avvenuto durante il rinnovo del presente CCNL il 12 luglio 1995 (articolo 45 del presente CCNL), si è voluto corrispondere l'edr per 13 mensilità mentre l'importo della 14ma mensilità, dalla data del citato accordo interconfederale (31-7-1992), deve essere corrisposto detraendo dalla retribuzione mensile di fatto l'importo di 10,33 euro. Rimane inteso che le imprese che hanno corrisposto fino alla data del 21 dicembre 2022 la 14ma mensilità comprensiva dell'edr, continueranno a operare in tal senso a titolo di trattamento di miglior favore.
Rif. CCNL: Art. 47 - Tredicesima e quattordicesima mensilità