Videofonografica

CCNL Videofonografici - Discografici

Categoria Retributiva: Videofonografica

CCNL del 15/12/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Sinossi

Dipendenti delle aziende videofonografiche

Parti Stipulanti

Afi - Associazione Fonografi Italiani , Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana, Pmi - Produttori Musicali Indipendenti , Univideo - Unione Italiana Editoria Audiovisiva, Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione , Fistel Cisl - Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni , Uilcom Uil - Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1712.01509.9410.331232.28
2782.24511.4510.331304.02
3887.22514.1910.331411.74
41013.83517.3810.331541.54
Consulta la tabella completa del 01/09/2016

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/04/2018

Videofonografica: Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito nell'ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a...

Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.

La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.

Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro.

Lavoro straordinario (Impiegati)

È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondere oltre alla normale retribuzione sono le seguenti:

 

Tipologia

Maggiorazione

lavoro straordinario

30%

lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

70%

lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore)

60%

Ferie (Operai)

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a: 4 settimane + 2 giorni.

5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità d'importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Rif. CCNL: Art. 32 - Tredicesima mensilità.