Dipendenti delle aziende videofonografiche
Afi - Associazione Fonografi Italiani , Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana, Pmi - Produttori Musicali Indipendenti , Univideo - Unione Italiana Editoria Audiovisiva, Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione , Fistel Cisl - Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni , Uilcom Uil - Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 712.01 | 509.94 | 10.33 | 1232.28 |
2 | 782.24 | 511.45 | 10.33 | 1304.02 |
3 | 887.22 | 514.19 | 10.33 | 1411.74 |
4 | 1013.83 | 517.38 | 10.33 | 1541.54 |
01/04/2018
Videofonografica: Elemento di garanzia retributivaA favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito nell'ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a...
La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro.
È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondere oltre alla normale retribuzione sono le seguenti:
Tipologia | Maggiorazione |
lavoro straordinario | 30% |
lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 70% |
lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) | 60% |
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a: 4 settimane + 2 giorni.
5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo nei casi in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità d'importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Rif. CCNL: Art. 32 - Tredicesima mensilità.