Telecomunicazioni - Servizi di Telefonia (dal 01.07.00)

CCNL Telecomunicazioni

Categoria Retributiva: Telecomunicazioni - Servizi di Telefonia (dal 01.07.00)

CCNL del 07/05/2018 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2019

Sinossi

Personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Parti Stipulanti

Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione , Fistel Cisl - Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni , Uilcom Uil - Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione , Assotelecomunicazioni - Asstel, Ugl Telecomunicazioni - Unione Generale del Lavoro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1793.57511.2610.331315.16
2936.41514.0310.331460.77
31063.38516.0710.331589.78
41187.58517.8310.331715.74
Consulta la tabella completa del 01/10/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

02/11/2020

Telecomunicazioni - Call center: Accordo 28/10/2020

Il 28 ottobre 2020 tra Asstel e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL si è stipulato un accordo di modifica ed integrazione dell'accordo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di...

Ultima scadenza CCNL

01/04/2021

Telecomunicazioni - Servizi di Telefonia: Una Tantum

Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 12.11.2020, le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento d...

Orario di lavoro

La durata massima dell'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.

L'azienda può stabilire un'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di lavoro settimanale contrattuale nonché eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. In caso di specifiche esigenze tecnico-produttive finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio, l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria è corrisposta la maggiorazione del 15% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimo, superminimo, scatti di anzianità ed ex indennità di contingenza.

Possono, inoltre, essere definiti:
- orari spezzati, vale a dire orari che prevedano un intervallo non retribuito; in questo caso la prestazione lavorativa di ciascun periodo non può essere inferiore alle 3 ore e la durata dell'intervallo non può eccedere, di norma, le 4 ore;
- orari continuati, intendendosi così gli orari che non prevedono alcun intervallo.

Turnisti : i lavoratori addetti a turni avvicendati hanno diritto per ciascun turno di 8 ore ad una pausa di mezz'ora retribuita, per la refezione.

Rif. CCNL: Art. 26 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale.

Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.

Le ore di lavoro supplementare/straordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi "ad personam", aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza:

Tipologie

Lavoratori a turni avvicendati

Restante personale

Lavoro straordinario diurno prime due ore

25%

25%

Lavoro straordinario diurno ore successive nella stessa giornata

30%

30%

Lavoro straordinario festivo

55%

55%

Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo

35%

35%

Lavoro straordinario notturno prime due ore

40%

50%

Lavoro straordinario notturno ore successive

45%

50%

Lavoro straordinario notturno festivo

65%

75%

Lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo

50%

55%

Dal 01.01.2006 v. infra "Banca ore".

Rif. CCNL: Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi.

I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni avranno diritto a 25 giorni lavorativi di ferie (4 settimane + 1 giorno).

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.

Rif. CCNL: Art. 31 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Rif. CCNL: Art. 42 - 13a mensilità