Colf - Personale Domestico Convivente

CCNL Colf - Personale Domestico

Categoria Retributiva: Colf - Personale Domestico Convivente

CCNL del 19/12/2019 - Decorrenza: 19/12/2019 - Scadenza: 31/12/2022

Sinossi

Lavoratori domestici conviventi

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Fidaldo - Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico, Domina - Associazione Nazionale Datori Di Lavoro Domestico, Federcolf - Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo, Nuova Collaborazione - Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestici, Assindatcolf - Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, Adld - Associazione Datori di Lavoro Domestico, Adlc Como - Associazione Datori Di Lavoro Collaboratori

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A729.250.000.00729.25
AS861.860.000.00861.86
B928.150.000.00928.15
BS994.440.000.00994.44
Consulta la tabella completa del 01/01/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

09/09/2020

Colf - Personale Domestico: CCNL 08/09/2020

Siglato l'8/09/2020 da Domina e Fidaldo con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf, il rinnovo del ccnl per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, con decorrenza 01/10/2020....

Ultima scadenza CCNL

01/01/2022

Colf - Personale Domestico: Aggiornamento indennità

Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 02/02/2022 sono stati aggiornati i valori delle seguenti indennità Livelli TABELLA A TABELLA F TABELLA H TABELLA I TABELLA L Indennità di funzione...

Orario di lavoro

10 h giornaliere non consecutive per un totale di di 54 ore settimanali.

Assistenza notturna: personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato).

La collocazione temporale della prestazione deve essere ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

La retribuzione è quella prevista nella sezione tabellare, con le voci "Assistenza notturna"

Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, l'orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.

Presenza notturna: personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna.

La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 21 e le ore 8, con l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.

La retribuzione è quella prevista nella sezione tabellare, con la voce "Presenza notturna"

Nel caso in cui venissero richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste dovranno essere retribuite per ogni ora prestata, in aggiunta ed in base alla retribuzione oraria per i lavoratori non conviventi.

Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, l'orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere.

Rif. CCNL: Art. 14 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

La prestazione di lavoro straordinario deve essere richiesta con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, senza carattere di continuità, le prestazioni negli orari di riposo notturno e diurno sono da considerarsi normali e danno luogo solo al prolungamento del riposo stesso.

Base di calcolo: retribuzione globale di fatto oraria.

 

Tipologia

Maggiorazioni

straordinario

25%

straordinario notturno (dalle 22 alle 6)

50%

straordinario g. di riposo non domenicale

40%

straordinario festivo e domenicale

60%

Rif. CCNL: Art. 15 - Lavoro straordinario

Ferie

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.

La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione,  salvo il caso di lavoratore di cittadinanza non italiana.

Lavoratore di cittadinanza non italiana: è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.

Retribuzione dovuta: I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile; al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di detta corresponsione, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.

Rif. CCNL: Art. 17 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio ove spettante.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

 

Rif. CCNL: Art. 39 - Tredicesima mensilità