Lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.
Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confprofessioni
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2345.02 | 0.00 | 0.00 | 2345.02 |
1 | 2075.19 | 0.00 | 0.00 | 2075.19 |
2 | 1807.61 | 0.00 | 0.00 | 1807.61 |
3 S | 1676.70 | 0.00 | 0.00 | 1676.70 |
07/10/2016
Studi Professionali: Confprofessioni - Nota del 6 ottobre 2016 - scatti di anzianitàIl 06/10/2016 Confprofessioni pubblica una Nota in merito agli scatti di anzianità negli Studi Professionali. In Allegato il testo della Nota...
01/02/2021
Studi Professionali (Confsal - Fisapi): Aggiornamento minimi contrattualiSTUDI PROFESSIONALI (CONFSAL - FISAPI) Studi Professionali (Confsal - Fisapi) Minimi in vigore dal 01/02/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2153,31 € 0 € 0 € 2153,31 ...
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto l'orario settimanale di lavoro potrà assumere le seguenti articolazioni alternative:
- A) Orario settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali;
- B) Orario settimanale su 6 giorni, dal lunedì al sabato, per un totale di 40 ore settimanali.
Rif. CCNL: Art. 90 - Orario normale settimanale
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario nomale contrattuale, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
Rif. CCNL: Art. 94 - Norme generali del lavoro straordinario
A decorrere dal 1º luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato, anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Rif. CCNL: Art. 99 - Misura del periodo di ferie
Tredicesima: in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli studi professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Quattordicesima: in coincidenza con il periodo di ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposta a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari ad una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno.
Rif. CCNL: Art. 143 - Quattordicesima mensilità