Dipendenti da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata.
Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Fippa - Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticcieri ed Affini, Assopanificatori Fiesa Confesercenti
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1561.53 | 540.74 | 0.00 | 2102.27 |
2 | 1439.51 | 537.85 | 0.00 | 1977.36 |
3A | 1325.81 | 535.13 | 0.00 | 1860.94 |
3B | 1233.40 | 532.91 | 0.00 | 1766.31 |
07/06/2022
Panificazione - Confesercenti: Accordo di rinnovo 31/05/2022Siglato il 31/05/2022 da Assopanificatori, aderente a Fiesa - Confesercenti, l'accordo di rinnovo per il CCNL Panificazione. In allegato il testo dell'Accordo....
01/05/2017
Panifici Industriali - Confesercenti: Aggiornamento minimi contrattualiPANIFICAZIONE - CONFESERCENTI Panifici Industriali - Confesercenti Minimi in vigore dal 01/05/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 1392,11 € 540,74 € 0 € 1932,85 2 € ...
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Tale durata media deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane.
La durata massima per singola settimana dell'orario di lavoro non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Rif. CCNL: Art. 29 - Orario di lavoro
È considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nel limite di 270 ore annue, incrementabile mediante accordo di secondo livello fra le parti stipulanti il presente contratto, in presenza di comprovate esigenze tecnico-produttive.
Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
Le maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.
Rif. CCNL: Art. 33 - Lavoro Straordinario
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi.
Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Rif. CCNL: Art. 37 - Ferie
Il lavoratore ha diritto ad una 13.a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14.a mensilità da corrispondere entro il 1o luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.
Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza, ove maturate, anche nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, qualunque sia l'anzianità di servizio.
I ratei di 13.a e 14.a mensilità, nella quota corrispondente al periodo di assenza dal lavoro per malattia, non sono a carico del datore di lavoro qualora tali periodi siano obbligatoriamente indennizzati da parte di un Istituto previdenziale.
Rif. CCNL: Art. 53 - Tredicesima e quattordicesima mensilità