Centro Elaborazione Dati - C.E.D. (Ugl - Assoced)

CCNL Centri Elaborazione Dati (Ugl - Assoced)

Categoria Retributiva: Centro Elaborazione Dati - C.E.D. (Ugl - Assoced)

CCNL del 30/06/1992

Sinossi

Lavoratori dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P

Parti Stipulanti

Ugl Terziario - Unione Generale del Lavoro, Assoced - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati, Lait - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali, Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q/ Direzione2862.330.000.002862.33
Q2601.300.000.002601.30
12233.380.000.002233.38
21999.490.000.001999.49
Consulta la tabella completa del 01/10/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

20/09/2019

Centri Elaborazioni Dati (Ugl / Assoced): Accordo quadro 04/04/2019 sulla detassazione dei premi di produttività e/o Welfare

In data 04/04/2019 tra ASSOCED, LAIT e UGL Terziario, è stato siglato l'accordo quadro sulla detassazione dei premi di produttività e/o welfare. In allegato il testo dell'accordo....

Ultima scadenza CCNL

01/09/2022

Centro Elaborazione Dati - C.E.D. (Ugl - Assoced): Welfare contrattuale

A decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di: - € 150 per l’anno 2022, - € 150 per l’anno...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.

Rif. CCNL: Art. 74 - Orario normale settimanale

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni, non cumulabili tra loro:

15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

30% per le ore di lavoro straordinario prestato nei giorni festivi

50% per le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 24 alle 6 del mattino.

 

Preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto (con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi): i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

Rif. CCNL: Art. 83 - Disposizioni speciali

Ferie

Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato.

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Rif. CCNL: Art. 130 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i Centri elaborazione dati dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto.

 

Quattordicesima mensilità

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Norme comuni

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti la vigilia di Natale o il 1o luglio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di ciascuna mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Rif. CCNL: Art. 175 - Tredicesima mensilità