Dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere
Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetica, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Federnas - Federazione nazionale acconciatori per signora, Cna Benessere e Sanità - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Unanem - Unione nazionale acconciatori maschili e misti, Cna Artistico e tradizionale - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Appr. gr.3 - Tipo B - 4° periodo | 1173.63 | 0.00 | 0.00 | 1173.63 |
Appr. gr.1 - Tipo B - 5° periodo | 1178.10 | 0.00 | 0.00 | 1178.10 |
1 | 1511.46 | 0.00 | 0.00 | 1511.46 |
2 | 1380.74 | 0.00 | 0.00 | 1380.74 |
20/10/2022
Acconciatura ed Estetica: Accordo integrativo 14/10/2022Con verbale integrativo dell'Ipotesi di accordo di rinnovo 10/10/2022, le parti hanno pubblicato le tabelle retributive per il CCNL Acconciatura ed estetica. Si allega copia dell'Accordo....
01/12/2022
Acconciatura ed Estetica: Una tantumAd integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, i...
Per tutti i lavoratori la durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.
Rif. CCNL: Art. 14 - Orario di lavoro
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
lavoro straordinario: 25%
lavoro straordinario notturno/festivo: 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Rif. CCNL: Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti:
- 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.
Il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:
- 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.
Rif. CCNL: Art. 33 - Ferie
E' prevista la corresponsione della tredicesima mensilità in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero).
Rif. CCNL: Art. 40 - Gratifica natalizia