Acconciatura ed Estetica

CCNL Acconciatura ed Estetica

CCNL del 21/07/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Sinossi

Dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetica, Cna Artistico e tradizionale - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Cna Benessere e Sanità - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Federnas - Federazione nazionale acconciatori per signora, Unanem - Unione nazionale acconciatori maschili e misti

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
11592.290.000.001592.29
21454.580.000.001454.58
31379.000.000.001379.00
41300.190.000.001300.19
Consulta la tabella completa del 01/05/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

30/05/2024

Acconciatura ed Estetica: Accordo integrativo 23/05/2024

In data 23/05/2024, con Verbale di accordo integrativo dell'Ipotesi del 20 maggio 2024 per l'Area Acconciatura ed Estetica, le Parti hanno convenuto sulla riparametrazione tabellare dei minimi retribu...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2024

Acconciatura ed Estetica: Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla 20.05.2024 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni,...

Orario di lavoro

Per tutti i lavoratori la durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

Rif. CCNL: Art. 14 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario: 25%
lavoro straordinario notturno/festivo: 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Rif. CCNL: Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo

Ferie

Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti:

- 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);

- 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:

- 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.

Rif. CCNL: Art. 33 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

E' prevista la corresponsione della tredicesima mensilità in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero).

Rif. CCNL: Art. 40 - Gratifica natalizia