Imprese, Consorzi e Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata
Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi , Agci Servizi - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi, Assiv - Associazione Italiana vigilanza Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Anivp - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza, Univ - Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata, Ugl Sicurezza Civile - Unione Generale del Lavoro, Assvigilanza
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2097.24 | 0.00 | 0.00 | 2097.24 |
1 | 1811.89 | 0.00 | 0.00 | 1811.89 |
2 | 1696.09 | 0.00 | 0.00 | 1696.09 |
3 | 1513.31 | 0.00 | 0.00 | 1513.31 |
01/06/2023
Vigilanza Privata: Ipotesi di Accordo 30.05.2023In data 30 maggio 2023 tra ASS.I.V., ANIVP, UNIV, A.G.C.I. Servizi, Lega Coop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e FILCAMS - CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS, si è addivenuti alla ste...
01/10/2024
Servizi Fiduciari: Aggiornamento minimi contrattualiVIGILANZA PRIVATA Servizi Fiduciari Minimi in vigore dal 01/10/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A € 1813,36 € 0 € 0 € 1813,36 B € 1650,2 € 0 € 0 € 1650,2 C € 1389,...
Personale tecnico-operativo:
La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali.
Le prestazioni del personale del ruolo tecnico-operativo diurne e notturne, sia feriali che festive, fornite nell'ambito di turni regolari, sono considerate lavoro normale.
Sistema 5+1: fermo restando l'orario giornaliero di 7 ore, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di 1 giorno di riposo ogni 5 giorni di lavoro nonché 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato. I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Sistema 6+1+1: l'orario si realizza mediante cicli di 6 giorni di lavoro e 2 di riposo, con una prestazione giornaliera di 7 ore e 15 minuti e con assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro e per ex festività.
Personale del ruolo amministrativo:
- la durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali;
- l'orario giornaliero è di 8 ore.
Rif. CCNL: Art. 71 - Norme generali
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti percentuali:
a) Personale del ruolo tecnico-operativo:
- straordinario feriale: 30%;
b) Personale del ruolo amministrativo:
- straordinario feriale (oltre la 40o ora settimanale): 30%.
c) Per tutti i lavoratori:
- straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero: 35%;
- straordinario prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali: 40%.
Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Rif. CCNL: Art. 79 - Straordinario
La durata del periodo di ferie è pari a:
- 25 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni lavorativi quando si applica il sistema 6+1+1 in vigore dal 01.01.1993 (sei giorni di lavoro, un giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso) ;
- 22 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+2 (personale del ruolo amministrativo con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni).
Qualora una festività nazionale o infrasettimanale cada nel periodo feriale, è erogata un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 34 - Produttori ed esattori
Tredicesima e quattordicesima: entro il 20 dicembre per la tredicesima mensilità e il 15 luglio per la quattordicesima, ogni anno, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
Rif. CCNL: Art. 34 - Produttori ed esattori