Multiservizi - Servizi di pulizia

CCNL Multiservizi - Servizi di pulizia

CCNL del 09/07/1994

Sinossi

Imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati, multi servizi, global service.

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Confcooperative Federlavoro e Servizi , Agci Servizi - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi, Unionservizi Confapi, Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Anip - Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Fise Confindustria - Federazione Imprese di Servizi

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q - ex 1Q1512.15532.0610.332054.54
1 - ex 6687.35512.7110.331210.39
2 - ex 5749.21513.9610.331273.50
2 - Par. 115790.46513.9610.331314.75
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

22/07/2021

Multiservizi - Servizi di pulizia: Ipotesi di accordo 08.06.2021

In data 8 giugno 2021, tra ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI DI LAVORO, UNIONSERVIZI CONFAPI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2021

Multiservizi - Servizi di pulizia: aggiornamento minimi contrattuali

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA   Multiservizi - Servizi di pulizia   Minimi in vigore dal 01/07/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q - ex 1Q € 1411,23 € 532,06 € 10,33 € 1...

Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.

La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.

I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo; potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.

Per i lavoratori discontinui v. "Lavoro discontinuo".

Rif. CCNL: Art. 30 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro.

Limiti: L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue.

Base di computo: Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile al momento della liquidazione di esse; le percentuali di maggiorazione verranno calcolate sulla retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse.

Maggiorazioni: le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore:

Lavoro straordinario

Percentuale

diurno feriale

25%

notturno

50%

festivo

65%

notturno festivo

75%

Rif. CCNL: Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate:

- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); 
- pari a 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.

Rif. CCNL: Art. 42 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.

Quattordicesima: L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari ad una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1o luglio al 30 giugno.

Norme comuni. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione fino a quindici giorni.

Rif. CCNL: Art. 20 - Tredicesima mensilità