Dipendenti da farmacie private
Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiana
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1372.02 | 530.45 | 10.33 | 1912.80 |
2 | 1167.28 | 521.63 | 10.33 | 1699.24 |
3 | 1084.97 | 519.00 | 10.33 | 1614.30 |
4 | 976.33 | 515.40 | 10.33 | 1502.06 |
17/09/2021
Farmacie Private: Ipotesi di accordo 07/09/2021Il 7 settembre 2021 tra FEDERFARMA e FILCAMS CGIL, FISASCAT e UILTUCS è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 e s.m.i.. L'accordo ha scadenza 31 agosto 2024....
01/11/2021
Farmacie Urbane: Aggiornamento minimi contrattualiFARMACIE PRIVATE Farmacie Urbane Minimi in vigore dal 01/11/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q1 € 1668,97 € 536,07 € 10,33 € 2215,37 Q2 € 1499,19 € 530,45 € 10,33 ...
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi o nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.
Rif. CCNL: Art. 16
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre il limite dell'orario normale.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni (non cumulabili tra loro nè con quelle per lavoro notturno e festivo) da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione (v. infra "Retribuzione - Elementi"):
- straordinario diurno: 20%
- straordinario notturno non a turni (dalle 22 alle 6): 40%
- straordinario festivo: 30%
Da tale disciplina restano esclusi i lavoratori in Servizio notturno (v. infra "Lavoro notturno").
Rif. CCNL: Art. 17
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Rif. CCNL: Art. 26
Tredicesima: in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Quattordicesima: al personale sarà corrisposto, il 1º luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente.
Rif. CCNL: Art. 62