Farmacie Urbane

CCNL Farmacie Private

Categoria Retributiva: Farmacie Urbane

CCNL del 26/11/2020 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 30/06/2023

Sinossi

Dipendenti da farmacie private

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiana

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
11429.19530.4510.331969.97
Q11668.97536.0710.332215.37
21215.92521.6310.331747.88
31130.17519.0010.331659.50
Consulta la tabella completa del 01/11/2021

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

17/09/2021

Farmacie Private: Ipotesi di accordo 07/09/2021

 Il 7 settembre 2021 tra FEDERFARMA e FILCAMS CGIL, FISASCAT e UILTUCS è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 e s.m.i.. L'accordo ha scadenza 31 agosto 2024....

Ultima scadenza CCNL

01/11/2021

Farmacie Urbane: Aggiornamento minimi contrattuali

FARMACIE PRIVATE   Farmacie Urbane   Minimi in vigore dal 01/11/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q1 € 1668,97 € 536,07 € 10,33 € 2215,37 Q2 € 1499,19 € 530,45 € 10,33 ...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi o nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.

Rif. CCNL: Art. 18

Lavoro straordinario

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre il limite dell'orario normale.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo) da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

- straordinario diurno: 20% 
- straordinario notturno non a turni (dalle 22 alle 6): 40% 
-- straordinario festivo: 30% 

Da tale disciplina restano esclusi i lavoratori in Servizio notturno.

Rif. CCNL: Art. 19

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Rif. CCNL: Art. 28

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima: al personale sarà corrisposto, il 1º luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

Rif. CCNL: Art. 66