Editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
Fnsi - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Capo Redattore | 2668.26 | 593.01 | 0.00 | 3261.27 |
Capo Servizio | 2379.51 | 581.89 | 0.00 | 2961.40 |
Vice Capo Redattore | 2483.63 | 586.27 | 0.00 | 3069.90 |
Vice Capo Servizio | 2242.90 | 576.67 | 0.00 | 2819.57 |
19/12/2024
Giornalisti – Testate Locali: Accordo di rinnovo 11/12/2024L'11 dicembre 2024 le Parti, Federazione nazionale della Stampa italiana, Anso - Associazione Nazionale della Stampa Online e Fisc - Federazione Italiana Settimanali Cattolici, hanno sottoscritto il r...
01/03/2023
Giornalisti - Emittenti Locali: Aggiornamento minimi contrattualiGIORNALISTI - EMITTENTI LOCALI Giornalisti - Emittenti Locali Minimi in vigore dal 01/03/2023 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Tele - radiogiornalista < 24 mesi attività € 1470,5...
Per i giornalisti professionisti, i praticanti e i pubblicisti in via esclusiva, è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.
Il giornalista, pertanto, ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
La prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell' arco massimo di 10 ore.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell' orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana, purché la prestazione giornaliera oraria non superi l' arco di impegno.
Esclusioni: Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall' applicazione della settimana corta, dall' osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla Capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazione per la stampa, i critici, gli inviati,gli informatori politici e parlamentari e i vaticanisti.
Stenografi: Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno.
Fermo restando tale orario, si applica la settimana corta.
Pubblicisti part time (18-24 ore): l' orario settimanale di lavoro dei pubblicisti con rapporto a tempo parziale non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore.
Rif. CCNL: Art. 7
Giornalisti professionisti e praticanti: L'opera richiesta e prestata al di là dell' orario, che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all' interessato, oppure oltre l' arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20 %.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi.
I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla.
Le ore straordinarie mensili non potranno superare il massimo di 22. Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite massimo di 22 ore di straordinario al mese, l' editore, il direttore e il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti.
Stenografi: Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l' orario di categoria deve essere compensato con una maggiorazione del 50 % se diurno e dell' 80 % se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa ragguagliata ad ora. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per ventisei e il quoziente ottenuto per sei. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.
Rif. CCNL: Art. 7
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell' ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore di prima nomina, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell' editore.
Al giornalista che non abbia maturato l' anno di anzianità nel periodo normale delle ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.
Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate e non godute.
Corrispondenti e collaboratori fissi:è garantito il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato.
Praticanti: hanno diritto a un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi.
Pubblicisti: hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite pari a:
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino a cinque anni;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre cinque anni.
Rif. CCNL: Art. 23
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo dell' ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore di prima nomina, i praticanti, i pubblicisti, i collaboratorifissi e i corrispondenti, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità l' ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.
I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere all' azienda, salvo che siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
Rif. CCNL: Art. 15