Addetti all'industria olearia e margariniera
Unaitalia - Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Ancit - Associazione Nazionale Conservieri Ittici, Anicav - Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Assitol - Associazione Italiana dell'Industria Olearia, Assobibe - Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche, Assobirra – Associazione dei birrai e dei maltatori, Assolatte - Associazione Italiana Lattiero-Casearia, Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Mineracqua - Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, Unione italiana food, Assalzoo - Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, Assocarni - Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame, Unionzucchero - Unione nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Appr. 5 - Tipo B - 2° periodo | 1517.18 | 519.47 | 10.33 | 2046.98 |
Appr. 5 - Tipo B - 3° periodo | 1642.54 | 521.62 | 10.33 | 2174.49 |
Appr. 6 - Tipo B - 1° periodo | 1307.36 | 516.00 | 10.33 | 1833.69 |
Appr. 6 - Tipo B - 2° periodo | 1384.90 | 517.21 | 10.33 | 1912.44 |
15/05/2020
Alimentari - Industria: Accordo di rinnovo 13/05/2020 (Settore Carni)Il 13 maggio 2020 tra Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila-UIL e ASSICA, ASSOCARNI, UNAITALIA si è sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale per il rinnovo del CCNL Industria Alimentare del 5 febbraio 2016 (v...
01/05/2016
Margarina e Olio - Industria: Sintesi delle Modifiche ex Accordo di rinnovo 21.04.2016Flessibilità oraria Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad ...
La durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
Turnisti 3 x 5, 3 x 6, 2 x 5 , 2 x 6 : l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni semicontinue è fissata in 40 ore che si svolgono su 2 o 3 turni per 5 o 6 giorni settimanali.
Turnisti a ciclo continuo 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 26,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Turnisti a ciclo continuo 3 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,25 giornate lavorative annue. L'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua. La collocazione dei 27,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Rif. CCNL: Allegato 10 - Scambio di lettere su Art. 30 ter
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
- straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali: 20%.
- straordinario diurno feriale (oltre le 48 ore)
per la 1a ora: 25%;
ore successive: 35%;
- straordinario festivo (oltre le 48 ore) : 70%;
- straordinario di domenica o nei giorni di riposo compensativo(oltre le 48 ore) : 70%;
- straordinario notturno (oltre le 48 ore)
1a ora: 60%;
ore successive: 75%
- Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) 30%.
Quadri: fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui e la non applicabilità della disciplina in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:
- sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo, un riposo compensativo o un trattamento pari a 1/50 o a 1/25 di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata.
- sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite
Rif. CCNL: Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie secondo i termini sotto indicati.
Lavoratori assunti dal 01.01.2001 viene riconosciuto un periodo di ferie di 4 settimane e 2 giorni con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio.
Lavoratori assunti precedentemente al 01.01.2001 continueranno a beneficiare del trattamento di miglior favore previsto dal CCNL 1o febbraio 1999 con l'aggiunta di un giorno:
Lavoratori assunti | Fino a 10 anni di anzianità | 4 settimane e 2 giorni | |
Da oltre 10 anni fino a 18 anni di anzianità | Operai | 4 settimane e 3 giorni | |
Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 1 giorno | ||
Oltre 18 anni di anzianità | Operai | 4 settimane e 4 giorni | |
Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 1 giorno | ||
Lavoratori assunti | Oltre 18 anni di anzianità | Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 3 giorni |
Rif. CCNL: Art. 24 - Viaggiatori o Piazzisti
Tredicesima: spetta in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Quattordicesima: Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno la 14a mensilità, normalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.
- Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente al 35% della 14a mensilità.
- Le Aziende con da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 50% della 14a mensilità
- Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 100% della 14a mensilità
Rif. CCNL: Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità