Aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.
Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione , Fistel Cisl - Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni , Fita - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato, Aniaf - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche, Uilsic Uil - Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione Cultura, Uilcom Uil - Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
5 | 1144.97 | 0.00 | 0.00 | 1144.97 |
Appr. 4 - 25/36 mesi | 1163.48 | 0.00 | 0.00 | 1163.48 |
Appr. 6 - 0/10 mesi | 764.66 | 0.00 | 0.00 | 764.66 |
Appr. prof. 1 - 21/40 mesi | 1497.33 | 0.00 | 0.00 | 1497.33 |
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6º giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Rif. CCNL: Art. 5 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali, è considerato supplementare il lavoro svolto oltre l'orario contrattuale e sino al limite delle 48 ore settimanali; straordinario quello prestato oltre tale limite.
Per le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili fra loro nè con quelle per lavoro notturno e festivo), da computarsi sulla quota oraria della retribuzione (calcolata dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno):
- lavoro supplementare e straordinario feriale: 35%;
Lavoro supplementare e straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35% con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60% con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Rif. CCNL: Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
I lavoratori non in prova di cui al presente contratto avranno diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 25 giorni lavorativi, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore presenti in azienda.
Rif. CCNL: Art. 11 - Ferie
La gratifica natalizia per i lavoratori non in prova è stabilita, per ciascun anno, nella misura di una mensilità.
Rif. CCNL: Art. 13 - Tredicesima mensilità