Grafica ed Editoria - Industria

CCNL Grafica ed Editoria - Industria

CCNL del 07/10/1998

Sinossi

Aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.

Parti Stipulanti

Ugl Carta e Stampa - Unione Generale del Lavoro, Assografici - Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici , Aie - Associazione Italiana Editori , Anes - Associazione Nazionale Editoria Di Settore , Slc Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione , Fistel Cisl - Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni , Uilcom Uil - Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q - Editori2047.79539.9910.332598.11
12038.03539.9910.332588.35
21720.80533.1910.332264.32
31610.79530.4010.332151.52
Consulta la tabella completa del 01/03/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

05/02/2021

Grafica ed Editoria - Industria: Ipotesi di accordo 19/01/2021

Il 19 gennaio 2021, in via telematica, ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i Lavoratori dipendenti dalle aziende g...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2015

Grafica ed Editoria - Industria: Una tantum

Ai sensi dell'ipotesi di accordo 16.10.2014, ai lavoratori in forza alla data del 16 ottobre 2014 verrà erogato l'importo lordo di euro 90,00 commisurato al periodo di servizio prestato dal 1° aprile ...

Orario di lavoro

La durata dell'orario normale è di 40 ore medie settimanali, distribuito su cinque o sei giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40' ed 8 ore.

In caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, il sesto giorno è da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti contrattuali.

 

Turnisti

A. Lavoratori su due turni
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore medie settimanali.
L'orario normale non può iniziare prima delle 7 e terminare dopo le 24.

B. Lavoratori su 3 turni
L'orario normale di lavoro è il seguente:

Turno

Ore medie settimanali

1o e 2o

40

3o

36

L'articolazione su 3 turni non può essere adottata per periodi inferiori alla settimana.

 

Rif. CCNL: Art. 27 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario (Impiegati)

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale medio settimanale, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato .

Per il lavoro svolgentesi a turno, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:

- lavoro straordinario feriale: 35%;

Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.

Ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.

Ferie (Impiegati)

Gli impiegati hanno diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:

 

Grafici ed editoriali

- 27 giorni lavorativi.

 

Cartotecnici

- 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 15 anni compiuti;

- 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti.

 

In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del computo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa.

Agli impiegati che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Rif. CCNL: Art. 31 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche

Mensilità Aggiuntive (Impiegati)

La misura della 13a mensilità è pari a 26/26 La corresponsione avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Lavoratori che a dicembre 2020 hanno una tredicesima di 30/26 viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando la misura di 4/26.

Tale importo, denominato ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale), viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo, e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall'anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con voce ERC a cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla tredicesima di 26/26.

Rif. CCNL: Art. 31 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche