Piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi
Fim Cisl - Federazione italiana metalmeccanici, Unionmeccanica - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica, Uilm Uil - Unione italiana lavoratori metalmeccanici, Fiom Cgil - Federazione impiegati operai metallurgici
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1566.89 | 0.00 | 0.00 | 1566.89 |
2 | 1730.47 | 0.00 | 0.00 | 1730.47 |
3 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 |
4 | 2003.23 | 0.00 | 0.00 | 2003.23 |
19/06/2023
Metalmeccanica P.I. - Confapi: Accordo di rinnovo 16/06/2023In data 16/06/2023 Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale allegato dando attuazione all'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia ...
01/06/2018
Metalmeccanica P.I. - Confapi: Aggiornamento minimi contrattualiMETALMECCANICA P.I. - CONFAPI Metalmeccanica P.I. - Confapi Minimi in vigore dal 01/06/2018 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 1321,53 € 0 € 0 € 1321,53 2 € 1459,47 € 0...
Durata massima settimanale 40 ore. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Addetti a turni avvicendati: beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Lavoratori discontinui: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore (nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi):
- Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. |
- Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. |
- Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. |
Le ore prestate da 40 a 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario; tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
Rif. CCNL: Art. 16 - Entrata ed uscita
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale contrattuale settimanale, ovvero oltre l'orario normale contrattuale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario normale contrattuale settimanale.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario.
Lavoro discontinuo: Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali; tale lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste di seguito, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario, salvo le limitazioni di legge. Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di sevizio fuori del comune sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un "forfait" di lavoro straordinario.
Limiti: il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore; per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, nel limite di 260 ore annuali; per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, nel limite di 280 ore annuali.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 48 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista; 40 ore annuali per ciascun lavoratore turnista.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere e otto settimanali.
Base di computo: retribuzione globale di fatto.
Maggiorazioni:
Lavoro straordinario | Per lavoro non a turni | Per lavoro a turni |
diurno | 20% | 20% |
festivo (oltre 8 ore) | 55% | 55% |
festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore | 35% | 35% |
notturno: | ||
- prime 2 ore | 50% | 40% |
- ore successive | 50% | 45% |
notturno festivo oltre le 8 ore | 75% | 65% |
notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) | 55% | 50% |
Rif. CCNL: Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a:
Anzianità (anni di servizio) | Ferie |
Fino a 10 | 4 settimane |
oltre 10 e fino a 18 compiuti | 4 settimane + 1 giorno |
oltre i 18 compiuti | 5 settimane |
I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, iniziano a maturare a partire dal 1o gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo; per ogni giornata di ferie la retribuzione dovuta al lavoratore è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.
Lavoro discontinuo: le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2.
Rif. CCNL: Art. 33 - Ferie
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda; la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assicurativi e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposte al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Rif. CCNL: Art. 42 - Tredicesima mensilità