Metalmeccanica - Industria

CCNL Metalmeccanica - Industria

CCNL del 27/02/2018 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018

Sinossi

Aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Parti Stipulanti

Federmeccanica - Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana, Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti, Fim Cisl - Federazione italiana metalmeccanici, Fiom Cgil - Federazione impiegati operai metallurgici , Uilm Uil - Unione italiana lavoratori metalmeccanici, Fismic Confsal - Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate, Ugl Metalmeccanici - Federazione nazionale lavoratori meccanici , Cisal Metalmeccanici - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Metalmeccanici

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A12800.710.000.002800.71
B12283.650.000.002283.65
B22449.990.000.002449.99
B32735.180.000.002735.18
Consulta la tabella completa del 01/06/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

15/06/2021

Metalmeccanica - Industria: Adeguamento minimi

Il 9 giugno 2021 Federmeccanica, Assistal e Firn, Fiom e Uilm si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2021, relativa alla dinamica con...

Ultima scadenza CCNL

01/06/2022

Metalmeccanica - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali

METALMECCANICA - INDUSTRIA   Metalmeccanica - Industria   Minimi in vigore dal 01/06/2022 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 2457,72 € 0 € 0 € 2457,72 B1 € 2003,99 € 0 € 0 ...

Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.

Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.

Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.

 

Pomeriggio del sabato: saltuariamente può essere consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato, per il personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti; alla vigilanza dell'azienda e degli impianti; ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti; personale che lavora a turni.

 

Turnisti: tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.

Rif. CCNL: Art. 1 - Entrata ed uscita in azienda

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero.

Limiti : Il lavoro straordinario sarà contenuto nei seguenti limiti orari individuali:

Limite giornaliero

Limite settimanale

Limite annuale

Aziende oltre 200 dip.

Aziende fino a 200 dip.

Attività navale*

Manutenzione, installazione e montaggi

2

8

200

250

250

260

*Attività di riparazione navale, aeronautica ed impiantistica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare.

Limiti al lavoro straordinario nella giornata del sabato:

- 40 ore per i turnisti e per i lavoratori non turnisti delle aziende con oltre 200 dipendenti; 
- 48 ore per i lavoratori non turnisti delle aziende fino a 200 dipendenti. 

Maggiorazioni:

Lavoro straordinario

Non a turni

A turni

Diurno:
- prime 2 ore

25%

25%

- ore successive

30%

30%

festivo (oltre le 8 ore)*

55%

55%

festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)*

35%

35%

notturno (prime 2 ore)

50%

40%

notturno (ore successive)

50%

45%

notturno festivo (oltre le 8 ore)*

75%

65%

notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)*

55%

50%

nella giornata del sabato** (prime 2 ore)

25%

25%

nella giornata del sabato** (ore successive)

50%

50%

* Dicitura eliminata (oltre le 8 ore) con il CCNL  5.12.2012.

**In caso di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).

Dal 01.01.2013: Fermi restando i limiti massimi annui di lavoro straordinario, l'azienda può richiedere ai lavoratori con un preavviso di almeno 24 ore - salvi casi eccezionali di urgenza - prestazioni individuali di straordinario di produzione senza accordo preventivo con la Rsu, oltre l'orario giornaliero normale e prestazioni nella giornata libera oltre la domenica e di norma di sabato nei limiti di 80 ore annue.
Nelle aziende che adottano l'orario plurisettimanale, il limite individuale massimo di ore è di 120 ore annue (aziende con oltre 200 dipendenti) e 128 ore annue (aziende fino a 200 dipendenti).
Nel suddetto caso di straordinario senza accordo preventivo, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva dell'8% per ciascuna ora lavorata (assorbita da eventuali trattamenti di miglior favore in atto in azienda):
- per le ore eccedenti le 40 ore annue, per i turnisti e per i non turnisti nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
- per le ore eccedenti le 48 ore annue, per i non turnisti nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Base di computo:  minimi tabellari, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito nonché altri compensi eventualmente fissati a mese, eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.

Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il rendimento di cottimo e di concottimo; per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Lavoro discontinuo: si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali (40, 44 o 48 ore); non si applicano ai discontinui i limiti previsti sopra.

 

Rif. CCNL: Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:

 

Anni di servizioPeriodo

fino al 10o

4 settimane

dall'11o al 18o

4 settimane e 1 giorno

oltre il 18o

5 settimane

 

Ogni settimana deve essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia, rispettivamente, su 5 o 6 giorni.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

I giorni considerati festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale; in caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie previste, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.

 

Operai in forza al 31.12.2007: iniziano a maturare a partire dal 01.01.2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio; è riconosciuto, inoltre, dal 01.01.2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Rif. CCNL: Art. 10 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Rif. CCNL: Art. 7 - Tredicesima mensilità